Precedente Successiva

04 Luglio 2026

Extraprofitti, per l’affrancamento la compensazione è orizzontale

di Alessandro Germani


 del pagamento del contributo straordinario necessario ad affrancare la riserva extraprofitti delle banche si può utilizzare il credito d’imposta da interventi edilizi. È questa la conferma della risposta n. 133 dell’agenzia delle Entrate del 3 luglio 2026.

La banca Alfa al posto di versare l’imposta straordinaria sugli extraprofitti ex articolo 26 del Dl 104/23 aveva optato per la possibilità data dal comma 5-bis di accantonare una speciale riserva di patrimonio netto, non distribuibile, pari a 2,5 volte l’importo del contributo dovuto. Lo stesso ha fatto un’altra banca Beta in amministrazione straordinaria che Alfa ha successivamente incorporato. La legge di bilancio 2026 ha previsto per le banche la facoltà di affrancare la riserva sugli extraprofitti iscritta nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, con il versamento di un contributo straordinario del 27,5%, oppure di affrancare la riserva iscritta nel bilancio in corso al 31 dicembre 2026, con il versamento di un contributo del 33%. Alfa ha deciso di procedere all’affrancamento sulla base dei dati del 2025 e rileva che la riserva è stata costituita prudenzialmente su un dato che è maggiorato rispetto a ciò che risulta dai mastrini di contabilità. E si chiede quale dato debba considerare ai fini dell’affrancamento. Vorrebbe inoltre utilizzare in compensazione i crediti acquisiti ex articolo 121 del Dl 34/20.

L’Agenzia ripercorre la norma sugli extraprofitti delle banche ai sensi del citato articolo 26 del Dl 104/23, richiamando la circolare 4/E/24 (si veda il Sole 24 Ore del 24 febbraio 2024) che ha chiarito le modalità di costituzione della speciale riserva. Lo step successivo è costituito dalla legge 199/25 che in base all’articolo 1, commi da 68 a 73, ha introdotto una presunzione di prioritaria distribuzione della riserva costituita in base al comma 5-bis della norma sugli extraprofitti. Ma ha anche stabilito che alla stessa possa applicarsi un contributo straordinario del 27,5% della riserva esistente al 31 dicembre 2025 o del 33% di quella esistente al 31 dicembre 2026. Correttamente l’Agenzia richiama la norma per ciò che concerne la base imponibile, cioè la riserva su cui adesso si applica il contributo straordinario. E afferma che tale riserva è quella stabilita dal citato comma 5-bis, pari a 2,5 volte l’importo dell’imposta straordinaria. Si ritiene che l’Agenzia non possa entrare nel merito del conteggio fatto dalla banca, ma correttamente ha richiamato la norma di riferimento. Per ciò che concerne le compensazioni, l’articolo 17 del Dlgs 241/97 stabilisce che le stesse riguardano le fattispecie dello stesso articolo 17 o di decreti ministeriali o di norme di rango primario che richiamano l’articolo 17 stesso. Pertanto secondo l’Agenzia nulla osta a che il contributo straordinario venga versato avvalendosi della compensazione dei crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del Dl 34/20, purché si utilizzino i canali telematici dell’Agenzia e non ci siano iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’agente della riscossione per importi superiori a 50mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA