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27 Settembre 2025

Escluso l’utilizzo in compensazione dei crediti da trasformazione delle Dta

di Alessandro Germani


I crediti d’imposta da trasformazione delle Dta (deferred tax assets) possono essere acquisiti da qualunque società anche se non si tratta di un intermediario finanziario, ma a quel punto possono solo essere monetizzati senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione. È questa la risposta delle Entrate n. 253 del 26 settembre.

La fattispecie riguarda le Dta, iscritte a fronte di crediti deteriorati oggetto di cessione, e relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace trasformabili in crediti d’imposta. La norma originaria è l’articolo 44-bis del Dl 34/2019 sostituito dall’articolo 55 del Dl 18/2020, con le modifiche apportate poi dai Dl 104/2020 e 73/2021. Ricordiamo che l’obiettivo era quello di concedere un importante sostegno finanziario alle imprese alle prese con crediti deteriorati oggetto di cessione, spendendo immediatamente queste attività, senza dover attendere i futuri periodi di imposta in cui si sarebbero manifestati i redditi imponibili in grado di assorbirle.

La norma stabilisce in sintesi che i crediti d’imposta in questione possono essere (articolo 44-bis comma 2):

  • utilizzati in compensazione tramite modello F 24;
  • richiesti a rimborso;
  • ceduti secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr 602/1973.

Chiarito il quadro, la società istante si domanda se può acquistare da terzi i crediti d’imposta pur non essendo un intermediario finanziario, in quanto a suo avviso la norma non pone preclusioni soggettive in capo all’acquirente. E interpreta poi la norma (comma 6 dell’articolo 44-bis) nel senso che la cessione del credito deteriorato possa avvenire una volta sola, mentre il credito d’imposta da trasformazione delle Dta potrebbe circolare più volte oppure essere utilizzato in compensazione.

L’Agenzia è di parere differente. Nel rammentare, infatti, le tre possibilità che riguardano i crediti di imposta (compensazione, rimborso e cessione) si sofferma su quest’ultima che potrà avvenire con i crismi dell’articolo 43-bis del Dpr 602/1973 se effettuata verso terzi, in forma semplificata se ceduti in ambito infragruppo (articolo 43-ter) a condizione che l’ente o società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. Circa i limiti di utilizzo si richiama la circolare 32/E/25 (si veda il Sole 24 Ore del 16 maggio 2025) che a sua volta richiama le circolari 37/E/12 e 17/E/14. Ma nell’ambito della cessione a terzi l’Agenzia fa notare che l’articolo 43-bis citato vieta espressamente al comma 1 l’ulteriore cessione del credito da parte dell’acquirente. Il cessionario potrà, pertanto, solo monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione. Questa, dunque, la chiusura insita nella norma di cessione dei crediti a terzi, mentre le Entrate concordano con l’istante circa il fatto che la norma non precluda all’acquisto dei crediti da parte di un soggetto che non sia un intermediario finanziario.

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