04 Luglio 2025
Errori rilevanti nell’anno di correzione
di Alessandro Germani
La correzione degli errori contabili deve avere un’ampia valenza ai fini fiscali, a maggior ragione se la stessa dovesse avvenire nell’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso, come pare essere l’orientamento del Governo. Il che darebbe nuovo spazio alle integrative. Queste le considerazioni per il futuro di Assonime nella circolare 16/2025.
L’associazione torna sul tema degli errori contabili la cui modifica normativa, motivata dalle esigenze di fast close dei grandi gruppi, continua a generare dei margini di incertezza a cui non è stata data risposta in chiave normativa. La risposta a interpello 63/2025 delle Entrate ha riguardato un caso di deduzione integrale di un costo quando lo stesso avrebbe dovuto essere capitalizzato (con deduzione del solo ammortamento annuo). Condivisibile è l’apertura per cui la revisione legale riguarda il bilancio in cui avviene la correzione (e non anche quello in cui l’errore è stato commesso). Lo stesso dicasi per il fatto che implicitamente si conferma che non dovrebbe esservi sanzione. Ma soprattutto che l’errore non riguarda solo la competenza ma anche la qualificazione e la quantificazione dei componenti reddituali. Nel caso della risposta 63 l’errore è di qualificazione, riguardando un’errata classificazione del componente negativo. Così la qualificazione potrebbe riguardare un apporto che erroneamente è trattato come finanziamento (deducendo anche l’interesse), mentre la quantificazione riguarda la contabilizzazione in fast close di costi e ricavi che poi si rivelano inesistenti.
Il punto cruciale secondo Assonime è stabilire in che modo la correzione dell’errore abbia rilevanza fiscale. Secondo una prima tesi la correzione dovrebbe assumere la stessa rilevanza fiscale che avrebbe assunto nel periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore. Quindi se nell’anno dell’errore rispetto a 100 il limite tabellare fosse di 80, nell’anno di correzione posso dedurre 80. Idem se nell’anno dell’errore gli interessi passivi sono indeducibili per via del Rol, ne dovrei tenere conto nell’anno di correzione non deducendoli.
L’altra opzione guarda invece alla rilevanza fiscale nell’anno di correzione. Quindi gli interessi passivi sarebbero deducibili se in tale anno ci sia capienza di Rol. Per Assonime la prima soluzione appare complessa. Mentre le Entrate nelle risposte 63/2025 e 73/24 hanno optato per una soluzione intermedia (nella 73 infatti per l’ammortamento si sceglie la prima opzione, per gli interessi la seconda). Per l’Associazione la seconda soluzione ha il pregio di essere di facile applicazione, anche se potrebbe portare ad una soluzione sconveniente per l’impresa.
La correzione dell’errore è una fattispecie a formazione progressiva che presuppone l’approvazione del bilancio revisionato. Se questo non fosse stato ancora approvato dovrebbe essere valida la correzione operata sul libro giornale o scritture ausiliarie. Se per qualche motivo il bilancio non dovesse essere approvato nei 4 o 6 mesi, l’importante è che lo sia nei termini per l’invio della dichiarazione (sfruttando nel caso anche i 90 giorni della tardiva). Oltre tale termine tornano in gioco le dichiarazioni integrative.
In definitiva per Assonime al di là dei casi del Rol in cui l’Agenzia sembra optare per la seconda soluzione, nei casi in cui opta invece per la prima pretende di ricostruire la situazione fiscale che sarebbe emersa in assenza dell’errore e quindi impone di effettuare le stesse operazioni che normalmente si fanno con le integrative che questa norma si prefigge di superare. Ecco perché la posta correttiva dovrebbe rilevare fiscalmente in base alle regole di quando si attua la correzione.
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