22 Dicembre 2025
Dividendi, vie di uscita alternative dalla stretta
di Alessandro Germani
Una retromarcia in accelerazione ha spinto a riscrivere le novità in Manovra in termini di dividendi. Tanto rumore per nulla, verrebbe da suggerire.
Il testo originario del Ddl di bilancio per il 2026 prevedeva un forte inasprimento per quanto concerne la tassazione dei dividendi percepiti da imprenditori, società di persone e società di capitali. Infatti la cosiddetta dividend exemption, ovvero la parziale non imponibilità dei dividendi, sarebbe stata limitata ai casi in cui si detiene una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. Ricordiamo che questo istituto prevede che i dividendi percepiti da soggetti Irpef imprenditori siano parzialmente imponibili, in misura che varia dal 40% al 49,72% al 58,14% a seconda del periodo di produzione dell’utile, mentre quelli percepiti da soggetti Ires siano esenti in misura pari al 95 per cento. Tale istituto è stato introdotto con la riforma fiscale del 2003 ed è legato a doppio filo all’introduzione della participation exemption nel caso di cessione delle partecipazioni con determinati requisiti (per i soggetti Ires articolo 87 del Tuir). A fronte di un acceso dibattito (si veda anche Il Sole 24 Ore del 3 novembre 2025) questa misura è stata radicalmente rivista negli emendamenti del recente iter parlamentare della manovra.
Così l’articolo 18 del Ddl di bilancio viene modificato cosicché sia per i soggetti Irpef sia per quelli Ires viene mantenuta la dividend exemption qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alternative:
- una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento
- oppure di valore fiscale non inferiore a 500mila euro.
Si noti che queste condizioni sono alternative fra loro, quindi è sufficiente integrarne anche una sola per poter beneficiare della parziale imponibilità.
È opportuno anche riflettere sul fatto che la disposizione, laddove prevede una soglia legata al valore fiscale della partecipazione, sembrerebbe venire incontro alle esigenze di garantire la dividend exemption anche laddove si detenga una partecipazione in una realtà quotata che probabilmente potrebbe essere inferiore al 5% ma il cui valore fiscale potrebbe superare in ogni caso l’altra soglia di 500mila euro.
Le altre modifiche riguardano i seguenti due aspetti ulteriori. Il primo è di coordinamento a livello interno, in quanto la dividend exemption viene di fatto parificata alla participation exemption, laddove all’articolo 87 del Tuir assieme alle condizioni che consentono di beneficiare della parziale imponibilità della plusvalenza da cessione delle partecipazioni vengono introdotte le stesse condizioni previste per la dividend exemption. Vale a dire che le due fattispecie, essendo speculari, sono così disciplinate allo stesso modo.
L’altra tematica di coordinamento riguarda la distribuzione di dividendi a soggetti esteri che possono beneficiare della ritenuta ridotta a titolo d’imposta in misura pari all’1,20% in caso di distribuzione di dividendi a società residenti Ue o See.
Anche in questo caso sono introdotte le medesime condizioni che dovranno essere integrate dal soggetto estero. Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili deliberate e alle plusvalenze realizzate da cessioni di partecipazioni dal 1° gennaio 2026. Ai fini dell’acconto per il 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Rispetto alle previsioni di cassa originarie (736 milioni nel 2026 e oltre un miliardo all’anno dal 2027 al 2031) il gettito previsto si riduce a 35 milioni nel 2026 e circa 45 all’anno dal 2027 al 2031. Questa inversione di tendenza poteva forse consigliare di cancellare del tutto la norma, che è stata oggetto di ampie critiche.
L’altra considerazione è di merito. Se infatti molte delle critiche avevano riguardato il fatto che essa andasse a colpire le operazioni di club deal e in generale il mercato borsistico, una delle misure che verrebbe introdotta nel medesimo iter parlamentare riguarda l’inasprimento della Tobin Tax per ciò che concerne il trasferimento di azioni e altri strumenti finanziari (comma 491 della legge 228/12) dallo 0,2% allo 0,4% e delle operazioni ad alta frequenza (comma 495) dallo 0,02% allo 0,04%. Considerato che la relazione tecnica ascrive a ciò un effetto pari a 337 milioni di euro annui dal 2026 in avanti, si tratta di un aggravio rilevante per un’imposta che storicamente non è affatto gradita agli operatori del mercato finanziario.
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