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14 Maggio 2025

Dividendi privilegiati: non è rilevante la ritenuta ma l’aliquota nominale

di Alessandro Germani


I dividendi di fonte estera distribuiti da un paese a regime fiscale privilegiato sono tassati integralmente, dovendosi guardare all’aliquota nominale locale e non alle ritenute in uscita, facendo il confronto con l’aliquota Ires (non anche con l’Irap). Questa la risposta a interpello 131/2025 delle Entrate del 13 maggio.

Una società italiana detiene una partecipazione di minoranza in una società marocchina che beneficia di un’esenzione dalle imposte sui redditi fino al 2025 e poi di un’imposizione all’8,75%. In relazione ai dividendi pagati dalla marocchina sono state applicate ritenute in uscita del 15% prima del 2023 e del 13,75% successivamente. L’istante si domanda se per stabilire il livello nominale di tassazione applicabile in Italia si debba guardare solo all’Ires o anche all’Irap. Per stabilire poi l’assoggettamento degli utili da paesi fiscali privilegiati per le partecipazioni non di controllo si guarda al livello nominale di tassazione che deve risultare inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tale riguardo viene chiesto se si debba guardare alle aliquote delle ritenute in uscita dal Marocco, che essendo pari al 13,75% e al 15% risulterebbero sempre superiori al 50% dell’Ires nominale (ovvero al 12%).

Circa il primo quesito l’Agenzia ricorda che l’articolo 47-bis del Tuir è stato inserito dal Dlgs 42/2018 di attuazione della direttiva Atad. Esso, per le partecipazioni non di controllo, stabilisce che un regime fiscale sia privilegiato a seconda che il livello nominale di tassazione risulti inferiore o meno al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Per tale nozione torna quindi utile la circolare 35/E/16, sebbene di commento alla legislazione vigente anteriormente alle modifiche della direttiva Atad. Essa faceva riferimento tanto all’Ires quanto all’Irap, ma il riferimento a quest’ultima si considera ormai superato dopo la direttiva Atad, come confermato dalla circolare 18/E/21 (par. 4.1.2). In tal senso anche il provvedimento n. 376652 del 27 dicembre 2021.

Circa il secondo quesito, in presenza di una partecipazione non di controllo l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata viene operata facendo riferimento al livello di tassazione estera nominale. Ciò risponde ad un criterio di semplificazione. Pertanto non rilevano le ritenute in uscita eventualmente applicate nello Stato estero. Posto che la società marocchina gode di un’esenzione quinquennale e poi, dal 2025, beneficerà di un’imposizione ridotta all’8,75%, si è in presenza di uno Stato a fiscalità privilegiata. I relativi dividendi saranno pertanto assoggettati a tassazione integrale (articolo 89, comma 3, del Tuir), a meno che non si dimostri che «dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato» oppure lo svolgimento di «un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali» ottenendo l’esclusione dal reddito d’impresa del 50 per cento dei dividendi. Sui dividendi corrisposti non opera la falcidia dell’articolo 165, comma 10, del Tuir.

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