22 Ottobre 2025
Dividendi, niente benefici su partecipazioni sotto il 10%
di Alessandro Germani
Il disegno di legge di Bilancio per il 2026 prevede un inasprimento per quelle realtà societarie che posseggono partecipazioni in misura inferiore al 10% del capitale della partecipata, perché in quel caso non si avrebbe più diritto alla dividend exemption, con un effetto di maggiore imposizione molto elevato (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).
La norma attuale (articolo 89 del Tuir) è stata istituita con l’introduzione dell’Ires nel 2003 e prevede una quasi totale non imponibilità dei dividendi endosocietari, cioè distribuiti da società e percepiti dalle società che detengono la partecipazione. Il regime di imponibilità è pari infatti al 5%, il che in presenza di un’aliquota Ires del 24% determina un carico fiscale limitato all’1,20 per cento. Questo fa sì che anche in presenza di strutture molto ramificate, quindi con una catena del controllo piuttosto lunga, quello sia l’onere che si paga nei passaggi da un livello inferiore a uno superiore. Questo quadro appare consolidato in quanto va di pari passo con la regola della participation exemption che prevede la detassazione del 95% della plusvalenza al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 87 del Tuir.
In base alle bozze del disegno di legge, l’articolo 18 modifica questo meccanismo nei casi in cui si detiene una partecipazione sotto al 10 per cento. O meglio, consente di continuare a beneficiare della dividend exemption solo nei casi in cui la partecipazione è non inferiore al 10%, considerando anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
Ora gli effetti sembrano i seguenti. Laddove si sia all’interno di un gruppo societario, caratterizzato appunto dal requisito del controllo, i trasferimenti di dividendi infragruppo potranno proseguire secondo le regole della limitata imposizione pari al 5 per cento. E lo stesso varrebbe in presenza di partecipazioni comunque pari o superiori al dieci per cento. Differente è invece la situazione nei casi di partecipazioni inferiori al dieci per cento perché in quei casi non si beneficia più del meccanismo introdotto nel 2003. Sembra il caso delle holding che abbiano degli investimenti partecipativi minoritari che figurano nel portafoglio, ma che non fanno parte del perimetro societario.
Quindi si può trattare di investimenti di trading, ma comunque anche di situazioni consolidate di partecipazioni di assoluta minoranza (sotto al dieci per cento) che tuttavia garantiscono dei livelli di dividendi cospicui nella pianificazione dell’attività e dei flussi della holding. In questi casi il venir meno dell’esenzione del 95% dei dividendi genera comunque degli effetti spiacevoli.
Supponiamo che a monte una società distribuisca 100 a favore del socio (la holding), dopo aver assolto Ires pari a 24. La holding pertanto riceve un flusso di dividendi netti di 76. In assenza della dividend exemption, perché la percentuale di partecipazione al capitale è inferiore al 10%, la holding a sua volta dovrà tassare ordinariamente i dividendi ricevuti. Quindi su un flusso di 76, applicando la sua IRES di competenza (24% x 76 = 18,24) l’utile netto della holding risulterà pari a 57,76 (76 – 18,24). Facciamo a questo punto un passaggio ulteriore supponendo che la holding distribuisca i propri utili a dei soci persone fisiche. Se consideriamo l’imposizione del 26% su 57,76 arriviamo ad una tassazione del 15,02 sul socio, a cui perviene un flusso finale di 42,74. È evidente, infatti, che un importo di 57,26 è andato all’erario nei vari passaggi.
Ora è chiaro che ci siano degli effetti di doppia imposizione molto marcati e che nella sostanza in presenza di partecipazioni sotto al dieci per cento il meccanismo è davvero troppo penalizzante. Forse andrebbe fatta una riflessione se questi sono gli aspetti davvero voluti su una misura del genere.
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