16 Dicembre 2025
Dividendi, doppio passaporto per la tassazione agevolata
di Alessandro Germani
La misura che colpisce la distribuzione dei dividendi a corrisposti a società, soggetti imprenditori e società di persone viene fortemente disinnescata dagli emendamenti in votazione in commissione Bilancio al Senato. Vediamo in che modo e con quali riflessi.
L’attuale testo dell’articolo 18 del Ddl di bilancio va a modificare l’articolo 59 del Tuir in relazione al reddito d’impresa e l’articolo 89 per la tassazione dei dividendi dei soggetti Ires. Fino ad oggi tale tassazione è sempre stata parziale, in misura che varia dal 40% al 49,72% al 58,14% per i soggetti Irpef e al 95% per i soggetti Ires.
Con le modifiche previste dagli emendamenti in votazione per ambedue le categorie viene mantenuta la dividend exemption qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alternative (basta, cioè, integrarne una sola):
- una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento;
- oppure di valore fiscale non inferiore a 500mila euro.
Per la prima condizione si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo in base all’articolo 2359 comma 1 numero 1) e comma 2 del Codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Per i titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dai risultati economici dell’emittente (articolo 44, comma 2,del Tuir) e per i contratti di associazione in partecipazione non di lavoro (articolo 109, comma 9, lettera b) si guarda chiaramente alla soglia di 500mila euro visto che non si è in presenza di una partecipazione al capitale.
L’introduzione della soglia di 500mila euro sembra rispondere all’esigenza delle partecipazioni in società quotate che, per dimensioni, erano certamente inferiori alla soglia del 10% inizialmente prevista ma anche a quella fissata ora al 5% a seguito degli emendamenti parlamentari. In modo tale che anche per le partecipazioni in quotate, spesso di importi cospicui sebbene inferiori al 5%, si possa continuare a beneficiare della dividend exemption.
Vediamo le altre due modifiche introdotte. La prima è di coordinamento fra il regime di dividend exemption e quello di participation exemption (articolo 87 del Tuir), stabilendo che anche quest’ultimo regime (parziale imponibilità delle plusvalenze) sia legato alle stesse condizioni ora previste per i dividendi (partecipazioni non inferiori al 5% e valore fiscale non inferiore a 500mila euro). La seconda modifica introduce all’articolo 27, comma 3-ter, del Dpr 600/73, che prevede la ritenuta d’imposta ridotta con aliquota dell’1,20% in caso di distribuzione di dividendi a società residenti Ue o See, le medesime condizioni introdotte a livello domestico. Quindi la partecipazione del soggetto estero nell’emittente italiano dovrà essere almeno pari al 5% in termini di capitale o avere un valore fiscale almeno pari a 500mila euro per beneficiare della ritenuta ridotta.
L’emendamento prevede espressamente che le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili deliberate e alle plusvalenze realizzate da cessioni di partecipazioni dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, ai fini dell’acconto calcolato per il 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
In conclusione, la norma appare fortemente disinnescata rispetto alla versione iniziale del disegno di legge di bilancio in quanto, a seguito dell’introduzione delle due soglie alternative (quella del capitale al 5% e quella in valore assoluto pari a 500mila euro di valore fiscale) di fatto la dividend exemption si continuerà ad applicare alla stragrande maggioranza dei contribuenti. Prova ne è che la relazione tecnica dell’emendamento all’articolo 18 ascrive alla modifica effetti pari a 35 milioni nel 2026 e circa 45 all’anno dal 2027 al 2031. Ricordiamo che originariamente gli effetti erano pari a 736 milioni nel 2026 e oltre un miliardo all’anno dal 2027 al 2031. Ben venga quindi il passo indietro su una norma che avrebbe danneggiato le operazioni di club deal e in generale le operazioni sulle quotate, sebbene l’inasprimento della Tobin tax potrebbe generare medesimi inconvenienti.
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