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09 Gennaio 2026

Dividendi, doppia soglia per la tassazione agevolata

di Alessandro Germani


La legge di Bilancio per il 2026 ha modificato il regime dei dividendi percepiti da soggetti imprenditori andando a limitare il meccanismo della dividend exemption previsto nel nostro ordinamento a partire dalla riforma del 2003. Mentre la versione iniziale del disegno di legge di bilancio prevedeva il venir meno di tale esenzione in presenza di una partecipazione almeno pari al 10% nella società che distribuisce gli utili, con un impatto quindi assai gravoso, nel corso dell’iter parlamentare sono state inserite due condizioni alternative (una partecipazione al capitale almeno pari al 5% o che abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500mila euro) che ne hanno ridotto fortemente la portata.

Sempre nell’iter parlamentare tali soglie sono state previste anche per l’istituto della participation exemption per ragioni di coordinamento (si veda l’altro articolo in pagina) e sono state introdotte altresì per la distribuzione a soggetti esteri ovvero società Ue/See che non beneficiano della «madre-figlia», a cui si applica la ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% (articolo 27, comma 3-ter, del Dpr 600/73). La modifica in questione è contenuta nel comma 51 dell’articolo unico della legge 199/25.

L’ambito soggettivo

Come anticipato la novità riguarda solo i soggetti imprenditori. Per le persone fisiche che agiscono fuori dal regime di impresa i dividendi percepiti continuano a essere tassati con la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento. Le modifiche attuali non riguardano nemmeno gli enti non commerciali, per i quali il regime naturale resta in moltissimi casi quello dell’integrale imponibilità dei dividendi (prima del 2017 l’imponibilità era del 77,74%).

Non dovrebbe invece cambiare nulla per i dividendi percepiti dagli enti non commerciali che restano esclusi per il 50% dall’imponibile quando svolgono una o più attività di interesse generale (articolo 1, commi 44 – 47, della legge 178/2020).

In definitiva la novità normativa è applicabile ai seguenti soggetti:

  • le società di persone commerciali (Snc e Sas), alle quali si applica l’articolo 59 del Tuir;
  • le persone fisiche che detengono le partecipazioni da cui si originano i dividendi in regime di impresa, anch’esse soggette all’articolo 59 del Tuir;
  • le società di capitali e gli enti commerciali, per i quali i dividendi seguono le regole dell’articolo 89 del Tuir.

Doppia condizione

In tutti questi casi viene previsto che la regola generale sia quella dell’imponibilità totale dei dividendi. A questa regola si deroga per i soggetti imprenditori (per i quali i dividendi sono disciplinati dall’articolo 59 del Tuir) con la previsione della parziale imponibilità del 58,14% e per i dividendi endosocietari (articolo 89 del Tuir) con la previsione della parziale imponibilità del 95 per cento. Tuttavia, si ritorna alla regola classica della dividend exemption solo attraverso una duplice previsione alternativa, che vale sia per i soggetti imprenditori che per i dividendi endosocietari:

  • una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento (si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ex articolo 2359 comma 1 numero 1) e comma 2 del Codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo);
  • di valore fiscale non inferiore a 500mila euro.

Ciò è integrato introducendo all’articolo 59 del Tuir il nuovo comma 1-bis e all’articolo 89 del Tuir il nuovo comma 2.1.

Nel caso in cui non si configuri una partecipazione al capitale, e quindi nei casi degli strumenti finanziari assimilati alle azioni e dei contratti di associazione in partecipazione, la dividend exemption è garantita in presenza del solo parametro del valore fiscale superiore a 500mila euro (articolo 59, comma 1-bis lettera b, articolo 89 comma 2.1 lettera b, comma 3 e comma 3-bis lettera a del Tuir).

L’impatto

Che l’impatto sia stato di gran lunga disinnescato a seguito delle modifiche apportate in sede parlamentare al confronto col testo originario licenziato dal Governo appare chiaro dalla lettura della relazione tecnica al maxiemendamento. È previsto infatti un gettito di 35 milioni per il 2026 e da 44 a 45 milioni circa dal 2027 al 2031, contro una previsione iniziale di 736 milioni nel 2026 e oltre un miliardo all’anno dal 2027 al 2031. La nuova disciplina si applica alle distribuzioni degli utili deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, ma opera già ai fini dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

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