22 Luglio 2025
Dividendi black list, pesano anche le ritenute
di Alessandro Germani
I dividendi distribuiti da uno Stato a fiscalità privilegiata sono integralmente imponibili in Italia, salvo il fatto di provare che in tutti gli anni di detenzione della partecipazione l’Etr (tax rate effettivo) è superiore al 50% della tassazione virtuale domestica. La condizione è integrata anche nel 2025 considerando la ritenuta in uscita sui dividendi. Così la risposta a interpello 191/2025 delle Entrate.
Alfa è una holding italiana che detiene una partecipazione di controllo in una società estera Beta che gestisce un resort. Beta nel 2025 venderà il complesso registrando una cospicua plusvalenza e distribuirà un dividendo che è assoggettato ad una tassazione in uscita del 10 per cento.
Per ciò che concerne la dividend exemption, ovvero l’imposizione parziale sul solo 5%, in relazione ai dividendi provenienti da soggetti esteri, le Entrate ricordano che ciò è subordinato al fatto che:
- gli utili siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente
- i soggetti esteri non siano residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del Tuir o, se ivi residenti o localizzati, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione sia dimostrato il rispetto della condizione di cui all’articolo 47-bis, comma 2 lettera b), del Tuir.
La circolare 35/E/16 (paragrafo 3.2) ha chiarito che occorre individuare gli Stati o territori a fiscalità privilegiata applicando i criteri vigenti al momento della percezione o realizzazione dei dividendi da parte del socio italiano e, se il test è superato, al momento dell’effettiva formazione dell’utile distribuito. L’articolo 47-bis è stato introdotto dal Dlgs 42/18 di recepimento della direttiva Atad. L’individuazione degli Stati privilegiati (comma 1) per le partecipazioni di controllo è legata al fatto che la società non residente è assoggettata a un Etr estero inferiore al 15 per cento. In tal caso, o nel caso in cui l’Etr sia calcolato sulla base di un bilancio non revisionato o certificato, occorre ulteriormente verificare che l’Etr sia inferiore al 50 per cento del Vtr italiano. In base al successivo comma 2 esistono due esimenti:
- quella che riguarda la dimostrazione dello svolgimento di un’attività economica effettiva;
- quella che «dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato».
Su questo secondo punto valgono i chiarimenti della circolare 51/E/10 in tema di esimente della vecchia Cfc e comunque per gli anni precedenti vi è stato il superamento dell’Etr test. In relazione invece al 2025 in cui il test non viene superato, vale la risposta a interpello 254/19 per cui vanno incluse anche le ritenute alla fonte sugli utili distribuiti ai soci esteri.
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