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01 Ottobre 2024

Dichiarazioni, subito deducibili i minicrediti scaduti da oltre sei mesi

di Alessandro Germani


In vista della dichiarazione dei redditi può essere utile tornare sui criteri di deducibilità delle perdite su crediti previsti dall’articolo 101, comma 5, del Tuir, soffermandosi sulle casistiche principali.

È vero che l’analisi dovrebbe essere stata effettuata all’atto della predisposizione delle imposte di bilancio, o al più tardi per i versamenti estivi, ma non è escluso che alcune informazioni non fossero disponibili o l’analisi non sia stata completata, per cui è utile rammentare cosa occorre guardare per ottenere la deducibilità delle perdite ai fini Ires per i soggetti industriali e commerciali.

In tali casi, infatti, non è escluso che si sia versato in più e ricorra quindi un eccesso di versamento a saldo in dichiarazione. Oppure che si sia versato di meno, avendo considerato deducibili delle perdite che non lo sono, per cui occorrerà effettuare un ravvedimento operoso. Ricordiamo che per i soggetti industriali e commerciali le perdite su crediti sono sempre invece indeducibili ai fini Irap.

Crediti di modesta entità

Sono tali i crediti, purché scaduti da più di sei mesi, di importo non superiore a:

  • 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione (articolo 27, comma 10, del Dl 185/2008), cioè quelle che hanno conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
  • 2.500 euro, per le altre imprese.

In tali casi occorrerà pertanto analizzare l’aging dei crediti stessi per verificarne la scadenza nonché gli importi deducibili a seconda della dimensione dell’impresa che intende dedurli.

Procedure concorsuali

L’altro elemento che consente di integrare immediatamente gli elementi certi e precisi per la deduzione consiste nel fatto che il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, quali la liquidazione giudiziale (ex fallimento), la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, l’amministrazione straordinaria, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano attestato di risanamento.

Nel caso di debitore estero andrà verificato che si sia in presenza di procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Occorrerà guardare al documento formale di ammissione alla procedura che consente la deduzione nel periodo d’imposta in cui si materializza.

Atti realizzativi

Rilevano poi anche quegli atti che danno la certezza della perdita ai sensi del comma 5 dell’articolo 101 del Tuir. Sono tali le cessioni dei crediti che determinano la fuoriuscita del credito dalla sfera del creditore, oppure le transazioni che sono motivate da difficoltà finanziarie del debitore, o gli atti di rinuncia al credito (circolare 26/E/13).

Se infatti l’origine della transazione è differente, ad esempio deriva da una lite sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva.

In tutti questi casi l’agenzia delle Entrate ha evidenziato come la bontà della cessione di un credito derivi dal fatto di operare con istituzioni finanziarie, mentre quella della transazione finanziaria derivi dal fatto che creditore e debitore non appartengano allo stesso gruppo e che la difficoltà finanziaria del debitore risulti documentata.

Periodo di competenza

Rispetto al passato, in cui la deduzione della perdita da procedura concorsuale era ancorata al periodo d’imposta in cui la stessa si apriva, ora segue la procedura contabile di rilevazione della perdita stessa.

Quindi la deduzione spetta anche successivamente, ma non è più consentita quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (si veda l’articolo 101, comma 5-bis, del Tuir).

Le svalutazioni dei crediti di modesta entità e di quelli relativi a procedure concorsuali, deducibili dal periodo d’imposta di apertura della procedura ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili (articolo 13, comma 3, del Dlgs 147 del 2015).

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