02 Ottobre 2024
Consolidato fiscale, revoca tardiva ammessa solo se è genuina
di Alessandro Germani
Non è sanabile attraverso l’istituto della remissione in bonis la revoca di un consolidato fiscale laddove invece era stata dichiarata la sua continuazione dopo il triennio. Infatti non c’è un comportamento concludente della società che dimostri che si tratta di un mero errore compilativo, ma sembra piuttosto un ripensamento che non è ammissibile. E non è sanabile nemmeno con una dichiarazione integrativa. È questa la risposta n. 187 delle Entrate di di ieri.
La società Alfa è la consolidante di un consolidato fiscale con le controllate beta, gamma e delta per il triennio 2020-2022. Nel modello SC 2023 quadro OP anziché dichiarare la revoca dell’istituto per la consolidata beta, alfa ha erroneamente indicato la continuazione dello stesso. Secondo la società ciò è derivato dalla crisi che ha investito il gruppo in quell’anno e che ha portato ad una domanda di composizione negoziata della
crisi. Nell’ottica del risanamento societario, infatti, si era valutato di dismettere la partecipazione beta e quindi il deconsolidamento della stessa avrebbe reso più facile la sua vendita. Tali condizioni sussistevano a novembre 2023 quando la consolidante erroneamente ha invece confermato il consolidato fiscale in relazione alla propria controllata beta. E quindi vorrebbe correggere il proprio errore nella prima dichiarazione utile, ovvero il modello SC2024. La sua tesi sarebbe confermata dalla stessa circolare 8/E/2017 (paragrafo 10) in tema di “revoche dimenticate” per le quali l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di fruire della remissione in bonis, similmente a quanto accade per la comunicazione tardiva dell’opzione.
L’Agenzia non concorda con la tesi dell’istante. Infatti la remissione in bonis consente di ovviare ad una propria dimenticanza qualora il contribuente abbia i requisiti sostanziali, faccia la comunicazione entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile, versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione. Tuttavia, deve aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionato (circolare 38/E/12). Tale documento di prassi ha espressamente previsto l’applicazione della remissione in bonis all’esercizio tardivo dell’opzione per il consolidato.
Dopo aver ricordato i termini dell’esercizio dell’opzione e della revoca per il consolidato fiscale come stabiliti dal Dm 1 marzo 2018, le Entrate ribadiscono che serve un comportamento concludente per la «revoca tardiva». Invece Alfa e Beta sembrano aver intrapreso dei comportamenti del tutto differenti volti alla continuazione del consolidato in essere fra di loro, salvo poi cambiare idea, motivo per cui poi vorrebbero operare con la revoca tardiva. Invece la remissione in bonis trova spazio quando c’è stata una mera dimenticanza circa l’adempimento, ma i comportamenti dimostrano una certa volontà del contribuente. Cosa che non avviene quando invece c’è un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità. Né può essere addotta come motivazione la crisi del gruppo, perché il contribuente non è che ha dimenticato la revoca, ma ha addirittura rinnovato l’opzione.
L’Agenzia ricorda che l’opzione esercitata in dichiarazione non è modificabile nemmeno tramite dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98) perché non si tratta di un errore da rettificare ma solo di un regime impositivo che ex post si vuole modificare. La risposta appare condivisibile ed è comunque in linea con quelle che l’Agenzia aveva fornito in passato sulla barratura degli oneri documentali di transfer pricing quando non esisteva il vincolo della firma elettronica e della marcatura temporale.
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