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01 Aprile 2026

Dichiarazione integrativa per correggere l’errore contabile rilevante

di Alessandro Germani


Se l’errore si configura come rilevante, il che comporta la sistemazione non a conto economico ma con un restatement di bilancio a livello di patrimonio netto, la correzione in base al nuovo regime introdotto a partire dai bilanci 2025 avviene mediante dichiarazione integrativa. Questa la risposta n. 89 del 31 marzo 2026. Alfa ha incorporato Beta nel 2025 con retrodatazione contabile e fiscale della fusione. Beta nel bilancio 2024 per negligenza non ha contabilizzato un costo per servizi proveniente da altra entità del gruppo (Gamma). Nella risposta l’Agenzia conferma che nel momento in cui l’incorporante ha considerato l’errore rilevante e lo ha corretto rettificando in negativo il saldo di apertura del patrimonio netto 2025, ciò integra la previa imputazione a conto economico (articolo 109 c. 4 del Tuir) in quanto i componenti sono imputati al PN in base ai principi contabili. Per le Entrate la modifica normativa introdotta dal DLgs. 192/25 circoscrive la correzione degli errori direttamente in bilancio per quelli non rilevanti, mentre per quelli rilevanti bisogna ricorrere all’integrativa (motivata da esigenze di cautela dalla relazione illustrativa). Il meccanismo vale sia per il comparto dell’Ires che per quello dell’Irap, comprese banche e assicurazioni. Trattandosi di errore rilevante, la correzione non potrà avere effetto direttamente in bilancio ma dovrà passare da un’integrativa per il 2024 che, essendo estinta l’incorporata, sarà presentata dall’incorporante quale successore universale. L’eventuale eccedenza d’imposta versata nel 2024 potrà essere utilizzata nella dichiarazione Redditi SC 2026 relativa al periodo d’imposta 2025. La relazione illustrativa ha infatti chiarito che è stato ripristinato l’utilizzo immediato in compensazione dei crediti scaturenti da integrative a favore dei contribuenti originate da errori contabili. E questo con valenza sia ai fini Ires sia ai fini Irap. Da ultimo l’Agenzia chiarisce che se l’integrativa presentata ai fini Ires e Irap riguarda esclusivamente la deduzione del componente negativo che ha generato l’errore rilevante (tale per cui la correzione non può essere effettuata direttamente in bilancio), in tal caso come integrativa a favore non comporta alcuna sanzione (risoluzione 82/E/20 e risposte 518/22 e 469/23). Se invece l’integrativa corregge errori ed omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente e il risultato finale sia l’emersione di un maggiore credito, in ogni caso è dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2 mila euro fatta salva l’applicazione delle riduzioni al ricorrere dei relativi presupposti.


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