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24 Settembre 2025

Detrazione Iva ritardata l’integrativa prova a guadagnare campo

di Alessandro Germani


La risposta a interpello 251/2025 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) fornisce importanti chiarimenti circa il diritto alla detrazione spettante a una società in liquidazione rispetto alla propria attività ordinaria che era esente e non dava tale diritto. Ma l’aspetto che si vuole evidenziare riguarda il fatto che, trattandosi di fatture passive relative al 2021, 2022 e 2023, la società domanda di potersi avvalere della dichiarazione integrativa a favore per gli anni in questione. La risposta delle Entrate appare piuttosto concisa, richiamando la norma e poi la circolare 1/E/2018 e i non meglio precisati documenti di prassi pubblicati. Il punto è rilevante viste in particolare le risposte n. 115 del 2025 e n. 479 del 2023.

Innanzitutto se ci fosse stata una chiara preclusione dell’Agenzia questa avrebbe dovuto essere stata motivata in maniera esplicita, cosa che non appare. Però il dubbio resta perché la risposta 115 del 2025 ha di fatto marcato un’inversione di tendenza abbastanza netta perché si è sostenuto che in relazione a fatture passive del 2023 il termine per la loro registrazione e detrazione dell’iva era scaduto e quindi non si poteva fare ricorso all’integrativa a favore. In dottrina da più parti questa posizione ha destato molte perplessità, anche perché è sembrato che le Entrate abbiano fatto riferimento alla circolare 1/E/2018 laddove, invece, la circolare non ha espresso i concetti che poi sono stati addotti nelle citate risposte ad interpello. In altre parole, sembra che le risposte siano andate ben oltre quelle che sono le affermazioni contenute nella circolare e questo, come minimo, è in grado di generare un cortocircuito.

Infatti la richiamata circolare 1/E/2018 si è occupata delle novità afferenti all’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva apportate dal Dl 50/17, tali per cui il diritto sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Tuttavia, il paragrafo 4 della circolare stabilisce la possibilità di esercitare tale diritto alla detrazione mediante la cosiddetta integrativa a favore, purché ciò avvenga non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del Dpr 633 del 1972 fatta salva la regolarizzazione della fattura “irregolare” e l’applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Qui si ferma la circolare in questione, mentre la risposta 115/25 fa dei passi in avanti piuttosto opinabili. Infatti, richiamando la risoluzione 325/E/02 in tema di dirette sostiene che il diritto alla detrazione dell’Iva sia una facoltà da esercitare prontamente, cosicché sarebbe ammesso il ricorso all’integrativa a favore solo se la fattura sia stata ricevuta e registrata ma non esercitato (per errore) il diritto alla detrazione. Richiamando delle pronunce di Corte di giustizia europea non proprio calzanti. Del resto, appare opinabile introdurre delle valutazioni sul tipo di errore che ha condizionato il comportamento del contribuente (Assonime caso 1/2025). Infatti può esservi un dubbio interpretativo per cui si è rinviato il diritto alla detrazione, il che non significa che si sia rinunciato a questo. Ma la logica delle grandi aziende e le difficoltà dei loro sistemi informativi genera anche dei ritardi o comunque degli errori e inefficienze che possono comportare un esercizio tardivo della detrazione. Senza che vi sia alcun arbitraggio o comportamento doloso. Sotto questo profilo, quindi, il diritto alla detrazione dovrebbe essere consentito in termini ampi mediante l’integrativa a favore. E sarebbe auspicabile un intervento di respiro volto a riconfermare una volta per tutte questo aspetto assai delicato.

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