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09 Giugno 2026

Detassazione dei dividendi italiani dall’Irap per le banche

di Alessandro Germani


La Cassazione con la sentenza 17650 del 3 giugno afferma che i dividendi percepiti dalle banche ai fini Irap vanno esclusi dal valore della produzione netta per il 95% del loro ammontare. Questa sentenza rischia di avere una portata veramente molto ampia. Perché sulla base della sentenza comunitaria relativa a Banca Mediolanum (cause C-92/24, C-93/24 e C-94/24) era stato affermato che l’imponibilità dei dividendi per le banche non doveva eccedere il 5% se provenienti da società residenti Ue con i requisiti “madre-figlia”. Alla luce, quindi, di tale principio il legislatore era corso al riparo con una previsione contenuta nella legge di Bilancio 2026 relativa sia alle banche sia alle compagnie assicurative. Ed era stato così previsto che tanto per le banche (comma 6-bis, articolo 6, Dlgs 446/97) quanto per le compagnie (comma 1-bis, articolo 7, Dlgs 446/97) questi dividendi non dovessero rientrare nella base imponibile in misura superiore al 5 per cento. E questo già dal 2025 stesso, con possibilità d’istanza di rimborso per i periodi d’imposta anteriori.

In questo quadro si innesta anche la sentenza della Cgt di II grado del Piemonte 681/3/25 che aveva esteso il principio anche a una fattispecie di dividendi interni percepiti da una banca italiana (si veda Il Sole 24 Ore del 2 ottobre 2025).

In questo solco si innesta la recente Cassazione 17650. Perché i giudici di legittimità, di fatto sulla scia delle medesime considerazioni del giudizio di merito del Piemonte, hanno analizzato la situazione di una branch italiana di una banca francese che aveva percepito dividendi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 per cui nei due giudizi di merito (Milano e Lombardia) si era vista soccombente.

Rispetto alla sentenza di secondo grado, la Cassazione dà ragione alla banca, che aveva evidenziato come la disposizione vigente pro tempore che assoggettava a Irap i dividendi in misura pari al 50% fosse illegittima. Ciò in quanto il limite del 5% non vale solo per l’Ires ma anche per l’Irap, il divieto posto dalla direttiva ha efficacia diretta e ciò deve valere tanto per i dividendi interni quanto per quelli extra Ue, altrimenti si mina il principio costituzionale della libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali. I giudici evidenziano come ci sia stata la sentenza comunitaria Mediolanum e come ciò abbia poi spinto il legislatore a effettuare le modifiche introdotte con la legge 199/25 per le banche (e aggiungiamo anche per le assicurazioni). Per questi motivi la sentenza di secondo grado viene cassata con rinvio al secondo grado della Lombardia.

L’aspetto che preme sottolineare di questa pronuncia è che anche la Cassazione, dopo il giudizio di merito del Piemonte, ha evidenziato come la norma che fa concorrere al 50% della base imponibile Irap i dividendi per le banche (in modo analogo anche per le assicurazioni) appaia illegittima. E, quindi, rispetto a quanto già accaduto con la sentenza Mediolanum, è ipotizzabile che si apra una tematica di gettito erariale alla luce della conferma di questa impostazione da parte dei giudici di legittimità, ora anche ai dividendi interni.

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