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21 Luglio 2026

Destocking con cessione di beni soggetto a Iva

di Alessandro Germani


Il recente question time 5-05627 dell’onorevole Centemero e altri in Commissione VI Finanze evidenzia le implicazioni che stanno emergendo nelle operazioni di destocking, che sembrano configurarsi a tutti gli effetti come cessioni di beni e quindi assoggettate a Iva, rispetto alla gamma delle operazioni propriamente finanziarie che sono esenti, ex articolo 10, comma 1, numero 1), Dpr 633/72.

Il destocking è una tecnica finanziaria che consente di smobilizzare il magazzino facendo cassa su questo asset e venendo incontro a esigenze di finanza aziendale. La tecnica è stata introdotta dalla legge annuale sulle Pmi (articolo 8, legge 34/26) e si configura come una cartolarizzazione (si veda Il Sole 24 Ore del 26 marzo). In sostanza, viene costituita una Spv (special purpose vehicle) che è esterna a tutti gli effetti rispetto al soggetto finanziatore (la banca). La Spv acquista i beni del magazzino dell’impresa e può finanziarsi mediante emissione di Abs (asset backed securities) o facendo ricorso a una banca. Ma la tematica riguarda proprio l’intervento della Spv rispetto agli asset che l’impresa mette a disposizione per finanziarsi. Nella securitization classica, infatti, che ha a oggetto i crediti, questo flusso è per sua natura finanziario ed è coperto da esenzione Iva, ex articolo 10, comma 1, numero 1), che riguarda «le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento». Ciò in quanto il sottostante è un credito.

Veniamo, invece, alla nuova tecnica del destocking. Qui il sottostante è il magazzino, quindi anziché configurarsi una cessione di crediti, si è in presenza di una cessione di un bene che, come tale, si configura come operazione imponibile, ex articolo 2, Dpr 633/72. L’esigenza e la natura resta sempre finanziaria, ma si perde in questo flusso la possibilità di agire in esenzione. Questa sembrerebbe la risposta che il Mef ha dato al recente question time: vediamo un paio di conseguenze e implicazioni.

In primis, se l’operazione, ancorché abbia natura finanziaria perché tendente allo smobilizzo di un asset, è assoggettabile a Iva, significa che l’impresa vende dei beni alla Spv quale cessione imponibile, ex articolo 2, Dpr 633/72. Quindi l’Spv da un lato acquista i beni, dall’altro si preoccupa di rivenderli con un flusso Iva classico che si caratterizza per la detrazione sugli acquisti e l’assoggettamento a imposta delle successive vendite. In tutto questo la banca si inserisce a finanziare l’operazione in via diretta o acquistando Abs emesse dall’Spv. La novità sarebbe l’assoggettamento a Iva del flusso della Spv, che è figlio di com’è delineato, trattandosi di vendita di beni e non di cessione di crediti che dà luogo a un’operazione esente.

L’altro aspetto che si vuole evidenziare è la finalità di questa nuova tecnica nata per assecondare la necessità dell’impresa di monetizzare il proprio magazzino. Occorre, tuttavia, considerare a quale “fase” di magazzino ci si riferisce. Se si è in presenza di beni finiti, si tratta di accelerarne lo smobilizzo passando attraverso l’intervento della Spv, chiaramente dovendosi valutare i rischi soprattutto lato banca che, di fatto, finanzia l’operazione connessa alle vendite. Ma sembra una dinamica afferente alla fase finale del prodotto, in un certo senso parificabile a quanto avviene quando si sconta una fattura, un credito o si ricorre a un factoring pro soluto, con la differenza che, in questo caso, il sottostante è il bene e non il credito (e che porta all’assoggettamento a Iva).

Tuttavia, il magazzino non è composto solo da prodotti finiti, ma anche da materie prime e da semilavorati. E se l’obiettivo vuole essere assecondare le esigenze finanziarie delle imprese nelle fasi intermedie di produzione (rispetto al prodotto finito), allora andrà considerato il fatto che quei beni dovranno restare nella disponibilità dell’impresa. Che finanziariamente ottiene (o meglio, anticipa) la liquidità usando il proprio magazzino, di cui deve però continuare a disporre nell’ambito del ciclo produttivo, non potendosene spossessare in questa fase. Qui probabilmente non siamo più in una cessione di un bene, che deve restare di appannaggio dell’impresa per le sue esigenze di produzione. Si tratterebbe, quindi, di ragionare su un intervento che appare finanziario a tutti gli effetti ma va capito se la norma così com’è stata congegnata “copra” queste esigenze o debba essere rivista.

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