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19 Giugno 2026

Deducibilità garantita per gli ammortamenti dei beni dati in comodato

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


L’ordinanza della Cassazione 18431 dell’8 giugno (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’11 giugno) conferma la deducibilità degli ammortamenti da parte del proprietario per i beni concessi in comodato a un fornitore che fornisce beni o esegue lavorazioni per conto del primo.

Si tratta di una prassi da sempre seguita in molte situazioni nelle quali si tratta di investire in immobilizzazioni, per esempio stampi, che comportano investimenti d’importo rilevante.

È il caso di un’impresa che commissiona a un fornitore determinati beni o lavorazioni che comportano l’utilizzo di stampi con particolari caratteristiche e con elevati costi di acquisto che il fornitore, per esempio di servizi/lavorazioni, non è in grado di sostenere: in queste situazioni è normale la prassi per cui lo stampo è acquistato dal cliente che lo consegna in comodato al fornitore. I contratti devono prevedere diritti e obblighi delle parti: per esempio, utilizzo in esclusiva per i beni/lavorazioni commissionate dal proprietario/cliente e, pertanto, divieto di utilizzo per altri clienti; così come la riconsegna al termine della consegna dei prodotti.

In questi casi l’ammortamento dei beni da parte del proprietario non è mai stato messo in discussione in quanto gli stampi, seppur non utilizzati direttamente dal proprietario, servono per produrre beni/servizi/lavorazioni commissionati dallo stesso.

Normalmente, nella situazione più semplice, beni/ lavorazioni comportano, per esempio, un costo di mille che il cliente imputa nel conto economico (voci B.6 o B.7). Invece, nel caso in cui il cliente, consegni in comodato propri stampi al fornitore, il costo dell’acquisto diminuisce e, per esempio, può essere di 950: il cliente imputa nel conto economico acquisti (voce B.6) o servizi (voce B.7 se si tratta di lavorazione) per 950 e per 50 gli ammortamenti contabilizzati (voce B.10 b).

Nulla cambia nelle due situazioni descritte, se non la diversa imputazione dei costi che, nel secondo caso sono “sdoppiati” nelle due voci del conto economico: pertanto, il risultato dell’area caratteristica (A-B) resta immutato ed è identico nelle due situazioni descritte.

Con riferimento alla valutazione delle rimanenze, nel secondo caso (comodato) si dovrebbe tenere conto non soltanto del costo di 950 ma anche degli ammortamenti, se l’effetto è rilevante.

Nel caso del comodato, impresa proprietaria/cliente e fornitore devono predisporre la documentazione prevista dal Dpr 441/97 al fine di vincere la presunzione articolo 53, legge Iva di cessione (cliente) e acquisto (fornitore) degli stampi.

Esiste poi, nel caso degli stampi, una variante sovente presente nella contrattualistica nel caso in cui l’acquisto degli stessi è fatto dal fornitore. Si tratta del riconoscimento di un contributo che il cliente riconosce al fornitore per l’acquisto degli stampi.

In questi casi il fornitore riconosce un importo che è contabilizzato e imputato nel conto economico in base ai pezzi consegnati: costo pluriennale soggetto a ammortamento in base alle unità prodotte (Oic 24, paragrafo 60).

Le situazioni descritte, con riferimento allo specifico caso degli stampi, si possono estendere a altri casi relativi ad immobilizzazioni o attrezzature impiegate nella produzione di beni o servizi.

Purtroppo non sempre i verificatori conoscono la realtà delle imprese e questo limite genera contenziosi che non dovrebbero sorgere.

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