22 Agosto 2025
Deducibile la svalutazione di quote Sicav
di Alessandro Germani
Le quote di Sicav (società di investimento a capitale variabile) sono assimilabili a quelle di fondi comuni di investimento, così non c’è la Pex (participation exemption). La svalutazione è deducibile con le regole dei titoli dell’articolo 94 Tuir. È la risposta 222 delle Entrate.
Secondo l’istante - validato dall’Agenzia - le quote di Sicav sono titoli cui si applica l’articolo 92, comma 5 del Tuir: se il valore normale medio dell’ultimo mese è inferiore al valore unitario medio dei titoli (lifo, fifo, costo medio ponderato) si prende il valore minimo e la svalutazione rileverà fiscalmente. Infatti le quote di Sicav sono iscritte fra le attività finanziarie dell’attivo circolante. In base poi all’articolo 94, comma 4 del Tuir, per le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie il valore minimo è il prezzo di borsa dell’ultimo mese oppure (se non quotati) in base all’articolo 9 , comma 4, lettera c), ovvero al valore normale di titoli analoghi quotati e, in mancanza, in base a altri elementi obiettivi.
La distinzione fra equity e debito è negli articoli 44 e 109Tuir: azioni se la remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dell’emittente, obbligazioni se a scadenza va pagata una somma non inferiore a quella indicata (risoluzione 30/E/19). Le Sicav sono disciplinate dal Tuf e parificate ai fondi comuni di investimento. Equiparazione ribadita dalla circolare 34/E/04 che esclude per entrambi la Pex.
I fondi comuni vanno considerati assimilati ai titoli in serie o di massa non aventi natura partecipativa (circolari 165/E/98 e 207/E/99). Alle Sicav, equiparate ai fondi comuni, si applicano gli articoli 94, comma 4 ,e 92 comma 5 del Tuir: rilevanza fiscale della svalutazione alle condizioni della norma.
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