20 Giugno 2023
Criptovalute a impatto zero per il risultato di Ires e Irap
di Alessandro Germani
La legge di Bilancio 2023 (legge 197/22) ha finalmente disciplinato le criptoattività. L’intervento ha riguardato anche i profili fiscali dei soggetti Ires, per i quali è previsto (articolo 110, comma 3-bis, del Tuir) che non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico. L’irrilevanza vale anche ai fini Irap.
Questo principio stabilito dal legislatore e applicabile a partire dal gennaio 2023 viene ribadito dalla stessa circolare delle Entrate sulle criptoattività in pubblica consultazione fino al 30 giugno, in particolare nel paragrafo 3.5. La circolare chiarisce che sono stati sterilizzati i fenomeni valutativi riguardanti le cripto-attività, prescindendo dalle modalità con cui tali asset sono iscritti in bilancio e dalla rilevazione a conto economico dei componenti (positivi o negativi) derivanti da detti fenomeni. Infatti sia per i soggetti Ias sia per quelli Oic diversi dalle micro-imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria vale il principio di derivazione rafforzata. Il che significa che per tali soggetti valgono anche ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. Per i casi di valutazione o quantificazione dei componenti di reddito si fuoriesce dalla derivazione rafforzata, il che significa che la contabilizzazione non vale anche ai fini fiscali, per cui si divarica fra i due piani. Alcuni esempi sono stati riportati dalla relazione illustrativa al Dm 48 del 1 aprile 2009, ovvero:
- la valutazione degli asset in base al principio Ias 16, laddove accanto al criterio del costo per le valutazioni successive è ammesso anche il fair value, ma tale valorizzazione non ha efficacia ai fini fiscali;
- la valutazione a fair value degli immobili qualificati dallo Ias 40 come beni d’investimento, per cui anche in questo caso la rivalutazione non ha efficacia fiscale;
- l’applicazione dell’impairment test di cui allo Ias 36 per cui le perdite di valore non assumono rilevanza fiscale.
- gli ammortamenti dei maggiori valori iscritti nell’attivo fra le immobilizzazioni saranno oggetto di una variazione in aumento;
- le variazioni delle rimanenze di beni materiali o delle attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante ex articolo 92 o 94 del Tuir non rileveranno fiscalmente;
- non rilevano parimenti le rettifiche di valore ex articoli 94 e 101 del Tuir in caso di attività finanziarie immobilizzate.
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