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18 Novembre 2025

Costi R&S capitalizzabili solo se straordinari

di Alessandro Germani


Con l’ordinanza 30192/2025 la Cassazione dà ragione alle Entrate che avevano contestato la deducibilità di una quota di ammortamento di rilevanti costi per la realizzazione DEL campionario 2011 per un calzaturificio. Con ciò riformando la decisione di secondo grado che aveva dato ragione al contribuente. In particolare, i costi erano stati considerati di ricerca e sviluppo (capitalizzabili pertanto) e la quota di ammortamento del 2009 era stata differita agli anni successivi, con violazione del principio di competenza.

La Cassazione rammenta la norma vigente pro tempore (prima delle modifiche del Dl 244/16), l’articolo 108, comma 1, del Tuir in base alla quale le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. E poi il principio di competenza dei ricavi e dei costi stabilito dall’articolo 109, comma 1, del Tuir. È richiamato poi l’articolo 2426, n. 5, del Codice civile sempre vigente ratione temporis per il quale i costi di impianto e ampliamento, i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro cinque anni. Il principio Oic 24 nella versione 2005 consentiva la capitalizzazione dei costi R&S purché: relativi a un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili; riferiti a un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale l’impresa possieda o possa disporre delle necessarie risorse; recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall’applicazione del progetto stesso.

Per la Corte la scelta di capitalizzare o spesare un costo va fondata su criteri di discrezionalità tecnica e dipende dall’utilità pluriennale, e dal fatto che non vi sia stato un incremento di valore di beni o diritti iscritti all’attivo (Cassazione 2439/13, 377/06 e 32417/18). Inoltre la capitalizzazione sarebbe legata a operazioni non ricorrenti, per cui le spese di campionario sarebbero in realtà ordinarie e quindi non iscrivibili fra le immobilizzazioni immateriali. Viene richiamata la Cassazione 25690/16, che non considera che l’elemento della straordinarietà era citato dall’Oic 24 vigente nel 2005 per i (soli) casi dei costi di pubblicità e non anche di ricerca e sviluppo.

Conclude la Cassazione che in presenza di un progetto identificato, di costi non ricorrenti, utilità pluriennale e senza incremento di valore nell’attivo, è possibile dedurre i costi nell’esercizio o in cinque anni. Tuttavia, il giudice di merito non ha chiarito se i costi avessero il requisito della straordinarietà e perché non fossero stati dedotti per competenza nel 2009. Entro questi limiti accoglie il ricorso dell’Agenzia.

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