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15 Luglio 2025

Correzione direttamente in bilancio solo per gli errori contabili non rilevanti

di Alessandro Germani


Il decreto correttivo varato dal Governo su Irpef e Ires interviene sul trattamento fiscale degli errori contabili prevedendo che la semplificazione si applichi solo per gli errori che in base ai principi contabili sono non rilevanti (mentre per quelli rilevanti resta la soluzione della dichiarazione integrativa). Inoltre si restringe il lasso temporale in cui si può operare la correzione, che va effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo.

La norma interviene sull’attuale testo dell’articolo 83 del Tuir che era stato originariamente modificato, con l’introduzione della rilevanza fiscale degli errori contabili direttamente in bilancio, con il Dl 73/22. Così resta invariata la previsione del terzo periodo per cui per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi internazionali (Ias adopter) o secondo il Codice civile (Oic adopter), a eccezione delle microimprese che non hanno optato per il bilancio ordinario (o per quello abbreviato in base alle modifiche commentate nell’altro articolo), valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. Ma vengono eliminati i due periodi successivi in forza dei quali veniva di fatto stabilita la rilevanza fiscale del processo di correzione degli errori in bilancio con l’introduzione di due vincoli, il primo relativo al fatto che i componenti negativi dovessero riguardare periodi fiscalmente aperti, il secondo che la procedura fosse comunque riservata ai soli soggetti che sottoponevano a revisione legale dei conti il bilancio.

Vediamo la modifica avvenuta con l’introduzione del comma 1-ter all’articolo 83 del Tuir. Resta ferma la condizione già esistente che il bilancio sia sottoposto a revisione legale, ma la correzione in bilancio è riservata ai soli errori non rilevanti. Quindi per quelli rilevanti permane la presentazione della dichiarazione integrativa. Ricordiamo che per stabilire la rilevanza o meno dell’errore occorre riferirsi ai principi contabili (Oic 29 e Ias 8). Tuttavia mentre prima la correzione trovava il solo limite, per i componenti negativi, dato dal fatto che il periodo d’imposta fosse ancora aperto, adesso si prevede un periodo molto più stringente. In quanto la correzione assume rilievo se effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo. E in ogni caso entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’impresa abbia avuto formale conoscenza. Fuori dal limite temporale più stringente che ora è stato previsto, trova sempre spazio la dichiarazione integrativa.

Viene poi abrogato il comma 1-bis dell’articolo 8 del Dl 73/22 che riguardava la rilevanza ai fini Irap della correzione degli errori contabili. Ma ciò per il semplice fatto che tale rilevanza viene riformulata ad hoc. Infatti nell’articolo 5 del Dlgs 446/97 (Irap società di capitali) viene aggiunto il comma 5-bis sulla falsariga di quanto previsto ai fini Ires. Con l’aggiunta che la correzione degli errori contabili ai fini Irap opera solo se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. La stessa disposizione viene poi inserita sia nel corpo dell’articolo 6 sia del 7, rispettivamente relativi alla determinazione del valore della produzione netta per le banche e per le assicurazioni. Dal momento poi che la correzione va fatta entro l’esercizio successivo, viene modificata la norma che limitava la compensazione dei crediti in caso di dichiarazione integrativa ultrannuale (quadro DI).

Queste disposizioni si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

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