16 Luglio 2025
Correzione degli errori contabili: scatta la corsa contro il tempo
di Alessandro Germani
Le modifiche alla correzione degli errori contabili in bilancio sembrano ispirate dall’esigenza di delimitare le casistiche del ricorso alla procedura. Ciò per via del fatto che la correzione rileva solo per gli errori non rilevanti (si veda l’altro articolo in pagina) e che è fissato un timing piuttosto stringente per la correzione, mentre in passato l’unico vincolo – dal lato dei costi – consisteva nel poter operare solo per quelli riferiti a periodi fiscalmente aperti. Senza ombra di dubbio non se ne guadagna in termini di semplificazione.
La relazione illustrativa chiarisce che la procedura, introdotta dal Dl 73/2022, è servita a ridurre le integrative che i contribuenti hanno sempre dovuto effettuare per correggere gli errori. Ricordiamo che in passato c’era anche la farraginosa procedura di correzione chiarita dalla circolare 31/E/2013. Ciò ha determinato spesso comunicazioni di irregolarità che, nel peggiore dei casi, sono sfociate in cartelle e contenziosi su questioni che dovrebbero restare fuori dalle aule giudiziarie. La relazione motiva la stretta con esigenze di cautela e con il fatto che la norma non determina effetti sanzionatori. Tuttavia, è espressamente previsto che la correzione degli errori non rilevanti assuma rilievo se effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo. Ciò a condizione che nel frattempo non vi siano stati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, da cui sono escluse le comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72.
La relazione illustrativa fa due esempi di applicazione della correzione degli errori non rilevanti in bilancio se effettuata:
- entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati (costo iscritto erroneamente nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025);
- entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali, in assenza dell’errore, avrebbero dovuto essere rilevati (costo non iscritto nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025).
Viene fatto l’esempio di un costo iscritto in «n» per un certo ammontare poi corretto in «n+1» con una sopravvenienza attiva, o di un credito o un debito per i quali si è rivelato errato il costo ammortizzato per via dell’utilizzo di un errato tasso di interesse.
Ora non c’è dubbio che riducendo il lasso temporale di emersione dell’errore, che al massimo potrà effettuarsi entro la data di chiusura dell’esercizio successivo, si verificherà un maggiore ricorso alle integrative per quegli errori che vanno oltre l’anno. E potenzialmente ciò complica gli effetti anziché contribuire a semplificare, come la norma originaria consentiva.
La relazione illustrativa sembra trattare come aspetto innovativo la rilevanza ai fini Irap per banche e assicurazioni, per le quali viene richiamata la norma che riguarda le imprese industriali. In realtà, parrebbe che già nel regime previgente fosse pacifico che la correzione degli errori riguardasse anche questi soggetti. Viene poi esplicitato che possa riguardare anche gli enti privati non commerciali nonché le amministrazioni e gli enti pubblici, per la parte commerciale da essi svolta.
In realtà un aspetto da più parti evidenziato come critico (circolare Assonime 16/25) non è stato chiarito. Si tratta del fatto che le Entrate nelle due risposte a interpelli fornite (63/2025 e 73/2024) non hanno dato un’interpretazione univoca se ai fini fiscali debba rilevare la condizione del periodo d’imposta in cui l’errore emerge e viene corretto o quella del periodo d’imposta in cui correttamente il fatto contabile andava rilevato. Questo aspetto è di primaria importanza per gli operatori per rendere fruibile la procedura e meriterebbe di essere affrontato per fornire delle modalità univoche. Infatti già la norma è stata resa più complessa per via dei paletti introdotti (timing di correzione, non rilevanza dell’errore). Non c’è dubbio, quindi, che un ripensamento critico su questi aspetti consentirebbe un’applicazione più immediata. Che è ciò che chiedono gli operatori.
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