04 Febbraio 2026
Cooperative compliance, ora il regime opzionale per le imprese minori
di Alessandro Germani
Giunge anche il tassello finale per il regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance) per i soggetti minori, che non raggiungono le (maggiori) soglie che la norma (Dlgs 128/15) prevede per i soggetti più strutturati e dimensionalmente più grandi. Così il Dm del 9 luglio 2025 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 11 luglio 2025), che aveva disciplinato il Tcf opzionale (articolo 7-bis del Dlgs 128/15), prevedeva all’articolo 4 un modello per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione. Il tutto adesso trova la sua definizione col provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 42022 di ieri.
Viene stabilito che il modello per il regime opzionale sia di competenza dell’unità organizzativa incardinata presso la direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale che ha la competenza di tutte le interlocuzioni in tema di adempimento collaborativo. Così tale Ufficio è competente per la ricezione del modello di comunicazione, assieme alla documentazione da accludere ex articolo 2 del Dm 9 luglio 2025 (descrizione dell’attività, strategia fiscale approvata dagli organi competenti, descrizione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato, mappa dei processi aziendali, mappa dei rischi fiscali, certificazione del Tcf),. La direzione è anche competente per la verifica dei requisiti di validità dell’opzione ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime.
Con il provvedimento è adottato il modello di adesione per il regime opzionale, che può essere trasmesso solo per via telematica. Successivamente alla ricezione l’Ufficio verifica che il Tcf sia stato redatto in maniera coerente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1-quater del Dlg. 128/15 che fissa le linee guida da seguire (imprese industriali, assicurative, schede Oic-Entrate) e che sia stato certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’Albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L’Ufficio comunica al contribuente l’esito dell’attività svolta entro 120 giorni dalla ricezione del modello. In caso di richiesta di ulteriore documentazione o di interventi correttivi, i termini sono sospesi fino alla presentazione della documentazione ulteriore o all’implementazione dei correttivi richiesti. In assenza di un feedback da parte del contribuente entro sei mesi dalla richiesta ciò vale come rinuncia all’opzione.
Gli esiti dell’analisi svolta dall’Ufficio sono trasmessi anche alle direzioni provinciali e regionali di competenza nonché alla Guardia di Finanza. La verifica dei requisiti di validità dell’opzione ai fini della permanenza nel regime è effettuata dall’Ufficio di sua iniziativa o su richiesta delle articolazioni territoriali competenti per il controllo.
È interessante notare che le istanze di interpello del regime opzionale sono presentate agli uffici competenti dell’agenzia delle Entrate (individuati dal provvedimento 4. gennaio 2016 n. 27).
Ciò significa che tale interlocuzione non avviene con l’ufficio Adempimento collaborativo, che invece come visto prima è competente per la ricezione del modello e per le verifiche, bensì con le articolazioni territoriali dell’Agenzia. Sono queste che verificano la corretta applicazione delle risposte rese ai soggetti aderenti al regime opzionale e le comunicano all’Ufficio per riscontrare la presenza delle condizioni per il riconoscimento degli effetti premiali. Venendo al modello, esso può essere utilizzato per l’opzione al regime o per la comunicazione della volontà di non permanervi. Al di là dei classici dati relativi al contribuente e a chi firma la comunicazione, occorre dichiarare il possesso dei requisiti ovvero di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alle interrelazioni coi principi contabili, nonché il possesso di tutta la documentazione prevista dall’art. 2 comma 3 del Dm 9 luglio 2025. Vanno comunicati anche i nominativi dei referenti individuati dal contribuente per la gestione delle interlocuzioni con l’agenzia delle Entrate. Il modello va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata: dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it. La documentazione di cui all’articolo 2, comma 3, del Dm 9 luglio 2025 deve essere allegata a corredo della domanda, tra cui la mappa dei rischi e dei controlli fiscali. La certificazione dovrà avere data certa anteriore alla presentazione dell’istanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA