05 Novembre 2025
Consolidato, sì al cambio nel riparto delle perdite con il rinnovo tacito
di Alessandro Germani
Nell’ambito di un consolidato fiscale che dura da anni e si è rinnovato per un triennio a inizio 2025, la modifica degli accordi di consolidamento per ciò che concerne le perdite (da assegnarsi alla consolidata e non più alla consolidante) a inizio del 2025, che coincide col primo anno di rinnovo del triennio e col venir meno del consolidato per via di un’acquisizione della controllata che ha fatto venir meno il requisito del controllo, risulta legittima. Ciò dovrà essere indicato in dichiarazione ma ben venga che sia stato anticipato nella comunicazione del consolidato, che successivamente è stata inviata una seconda volta anche per dare conto del cambio di controllo. È questa la risposta a interpello 282/2025 delle Entrate.
Alfa è una holding che detiene una partecipazione in Beta che a sua volta detiene partecipazioni di controllo di società estere. Alfa e Beta sono in consolidato fiscale dal 2016. A fine 2024 Gamma ha manifestato il proprio interesse ad acquisire Beta e ha perfezionato l’acquisto a febbraio 2025, venendo meno così il requisito del controllo di Alfa su Beta alla base del loro consolidato fiscale. Così a decorrere dal 1° gennaio 2025 le società hanno modificato gli accordi di consolidamento per prevedere che le perdite residue al termine del consolidato tornino nella disponibilità di chi le he generate, ovvero della consolidata Beta e non di Alfa. Poiché poi a febbraio 2025 non era ancora disponibile il modello SC 2025 in cui dare conto della modifica in questione, si è operato attraverso la comunicazione del consolidato (modello OP), in cui una prima volta si è dato conto del cambio di attribuzione delle perdite, e una seconda volta invece del venir meno del requisito del controllo di Alfa a seguito dell’acquisizione di Gamma, che ha comportato l’interruzione del precedente consolidato.
Le Entrate confermano la tesi dell’istante. Infatti in caso di interruzione del consolidato prima del triennio esiste in base all’articolo 124, comma 4, del Tuir la possibilità che le perdite restino in capo alla consolidante o in alternativa siano riattribuite alle società che le hanno prodotte (circolare 2/E/18). Inoltre l’articolo 7-quater, comma 27, lettera c) del Dl 193/16 ha modificato l’articolo 117, comma 3, del Tuir prevedendo che al termine del triennio l’opzione sia tacitamente rinnovata a meno che non sia revocata. Al riguardo la citata circolare ha chiarito che nel caso di rinnovo tacito dell’opzione il criterio di attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione del consolidato possa essere modificato dandone conto in dichiarazione. Le Entrate infatti ribadiscono molto opportunamente che tale scelta è appannaggio del contribuente e non è sindacabile dall’amministrazione. E si applica a tutte le perdite che si sono generate, senza alcuna stratificazione del periodo di formazione delle stesse. Nel caso di specie il triennio 2022-2024 ha comportato un rinnovo tacito per il triennio 2025-2027.
Pertanto la modifica del criterio di attribuzione delle perdite residue che il soggetto consolidante manifesta in occasione del rinnovo tacito (per il 2025) risulta pienamente efficace. La possibilità, infatti, di modificare il criterio di attribuzione è legata al rinnovo tacito e non è ostativo che nel primo anno del suddetto rinnovo tacito vi sia stato l’effetto interruttivo generato dal venir meno del requisito del controllo. Viene quindi ammessa la modalità di comunicazione del contribuente attraverso il modello OP, fermo restando che bisognerà poi darne conto ordinariamente in dichiarazione dei redditi.
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