25 Novembre 2025
Consolidato più lontano con l’acconto separato
di Alessandro Germani
Nell’ambito di un consolidato nazionale in cui la consolidata ha corrisposto in via separata anche il secondo acconto (successivo alla presentazione della dichiarazione con cui avrebbe dovuto comunicare l’opzione) non si ha diritto alla remissione in bonis, che è invece ammessa per la consolidata neocostituita che non paga acconti per il primo anno e nelle scritture contabili evidenzia i rapporti intercompany da consolidato fiscale. Così le risposte a interpello 293/2025 e 294/2025 delle Entrate.
Nella prima risposta la consolidante ha dimenticato, nella dichiarazione per il 2023 presentata nel 2024, di segnalare nel quadro OP l’ingresso della nuova consolidata con decorrenza 2024. La consolidante vorrebbe quindi sanare la mancata comunicazione mediante la remissione in bonis nella dichiarazione Redditi Sc 2025. A livello normativo (articolo 119, comma 1, lettera d del Tuir) l’opzione va comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (quindi nel 2024). Essa può essere sanata con la remissione in bonis ex articolo 2 del Dl 16/2012 purché non siano intervenute attività di accertamento, vi siano i requisiti sostanziali, la consolidante eserciti l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versi la sanzione pari a 250 euro. Non deve trattarsi però di un mero ripensamento o di una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità. Per l’istante i comportamenti concludenti che dimostrerebbero l’intenzione di includere la nuova consolidata nella tassazione di gruppo sono gli acconti versati separatamente e l’individuazione nel bilancio della consolidata di un debito verso la controllante. In tema di acconti l’articolo 118, comma 3, del Tuir stabilisce che essi spettino alla consolidante, ma che per il primo esercizio vadano commisurati sulla somma algebrica dei redditi delle singole società, potendosi applicare anche il previsionale oltre allo storico. Ciò secondo le Entrate deve poter valere anche in caso di nuovi ingressi. Tanto il Dm del 2018 quanto la vecchia circolare n. 53/E/04 prevedono che l’acconto possa essere versato separatamente (quindi dalla consolidata), stante tuttavia la responsabilità della consolidante se dovesse essere incapiente. Ma è possibile che sia versato anche dalla consolidante, tanto più se nel frattempo vi è stata l’opzione. Accade tuttavia di frequente che il primo acconto venga versato separatamente dalla consolidata, se all’epoca di tale primo acconto l’opzione non è stata ancora esercitata. Nel caso di specie l’acconto è stato versato separatamente non solo in relazione al primo, ma anche al secondo (scadenza 2 dicembre 2024) quando l’opzione per l’adesione al gruppo avrebbe dovuto essere stata manifestata con l’invio della dichiarazione entro il 31 ottobre 2024. Questo comportamento non può dirsi concludente e quindi non si ha diritto alla remissione in bonis.
Nella seconda risposta la consolidante ha costituito una società Beta a fine 2023, con chiusura del primo esercizio al 31 dicembre 2024, ma si è dimenticata di indicare nel quadro OP la nuova consolidata. E intende correggere l’errore mediante la remissione in bonis. La consolidante ha versato gli acconti relativi al 2024 sul reddito complessivo globale del consolidato del periodo di imposta 2023. Essendo Beta neocostituita essa non incide sugli acconti per il 2024. Questa circostanza assieme al fatto che Beta ha iscritto un provento da consolidato per la monetizzazione delle perdite e degli interessi passivi costituiscono comportamento concludente per beneficiare della remissione in bonis.
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