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11 Maggio 2026

Conferimento di partecipazioni elusivo senza sostanza economica

di Alessandro Germani e Giorgio Gavelli


Costituisce abuso del diritto l’operazione di conferimento della partecipazione effettuata da una persona fisica in regime di neutralità se l’operazione è priva di sostanza economica e non supportata da ragioni extrafiscali apprezzabili. È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 50 della Cgt di Bergamo, sezione I (presidente Mietto, relatore Fiamingo), depositata il 5 febbraio.

Una persona fisica detiene il 100% di una società operativa e conferisce l’80% in una holding, mantenendo a titolo personale il 20 per cento. L’operativa si colloca quindi sotto la holding conferitaria e l’operazione viene effettuata in “neutralità indotta” ex articolo 177, comma 2, del Tuir, in quanto la persona fisica conferisce il controllo. Si desume che il valore normale di quanto conferito sarebbe di 8,8 milioni di euro, rispetto a un costo fiscale di 6,6 milioni di euro. L’Agenzia contesta quindi la differenza di 2,2 milioni di euro che genererebbe a suo dire plusvalenza tassabile. Per le Entrate l’operazione sarebbe “circolare” nel senso che al termine della stessa non cambia la situazione, se non fosse per il fatto che l’80% dell’operativa passa sotto il controllo della holding previo conferimento.

L’Agenzia contesta le ulteriori motivazioni addotte quale il potenziale intervento di un fondo di private equity, che per le Entrate si poteva realizzare anche con una scissione che avrebbe trasferito attività aziendali e marchio in una beneficiaria, ma ciò avrebbe poi comportato una cessione di partecipazioni tassata. Né tantomeno c’è stato alcun passaggio generazionale addotto come motivazione dal contribuente.

L’indebito vantaggio fiscale contestato dall’Agenzia riguarda la mancata emersione di materia imponibile sul conferimento del controllo che ha così potuto beneficiare della neutralità indotta. Ciò che non appare chiaro è la circostanza per cui l’Agenzia contesti la meccanica del conferimento ex articolo 177, comma 2, del Tuir, che sembra però puntare più al fatto che la successiva operazione sarebbe stata una cessione di partecipazioni (con beneficio della Pex e dell’esenzione parziale), se ricorrono i requisiti dell’articolo 87 del Tuir. I giudici in questo sembrano avallare la tesi dell’Ufficio, anche se una materiale cessione non sembra vi sia stata. Quindi la contestazione parrebbe confinata al materiale conferimento, non alla successiva cessione in Pex. In altre parole, sembrerebbe che l’Agenzia abbia contestato il conferimento (e i giudici di primo grado le abbiano dato ragione) come atto privo di sostanza economica.

Ma questo è avvenuto sulla base del conferimento in sé, potenzialmente prodromico di una cessione di partecipazione esente. Che tuttavia nei fatti non pare essere avvenuta ed è questo che pone più di un interrogativo, trasformandosi in un “processo alle intenzioni”. Perché anche in recenti risposte a interpello laddove le Entrate hanno sollevato perplessità lo hanno fatto sui requisiti della successiva cessione in Pex (risposte 199/21, 215/22, 496/22, 160/24), cessione che in questo caso non pare essere comunque avvenuta.


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