15 Aprile 2025
Conciliazione giudiziale con prelievo in Italia
di Alessandro Germani
Le somme corrisposte a seguito di conciliazione giudiziale a un dipendente di una società italiana sono tassate in Italia per il periodo in cui era ivi residente. Così la risposta a interpello 98/2025 delle Entrate. Non conta il fatto che all’atto della percezione è residente in Spagna. Le somme a titolo conciliativo rientrano fra i redditi di lavoro dipendente (articolo 49 e 51 Tuir) comprese le transazioni (circolare 326/97 e risposta 343/22). Le somme sono assoggettate a tassazione separata ex articolo 17, comma 1 lettera a) del Tuir. Se corrisposte a soggetti non residenti da soggetti residenti sono tassate in Italia (articolo 23 Tuir). Poiché la persona è residente ora in Spagna, va considerata la Convenzione Italia Spagna, in particolare l’articolo 15 che riguarda il lavoro dipendente e che ricomprende anche le somme a titolo conciliativo. Per stabilire il Paese di tassazione va considerato l’intero rapporto lavorativo. L’articolo 15 prevede la tassazione esclusiva nello stato di residenza, per cui per il periodo da x-17 a x-12 in cui la persona era residente in Italia la tassazione è nel nostro Paese. Idem per il periodo di lavoro a Cuba in assenza di convenzione.
Le somme erogate da un’università ceca a un residente estero che svolge un programma in Italia non sono tassate nel nostro Paese per la risposta a interpello 97/2025. Il datore è dunque ceco, mentre la ricerca è svolta presso un ateneo italiano, dove lo studente prenderà la residenza. Per l’Agenzia si è in presenza di un reddito di lavoro dipendente (articolo 49 Tuir) per la persona fisica. Entra poi in gioco la convenzione Italia-Repubblica Ceca (articolo 20) per cui le somme a titolo di ricerca in altro Stato per un periodo non superiore a due anni non sono imponibili in tale Stato.
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