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16 Maggio 2025

Comunicazione dei crediti da Dta soggetta a controllo

di Alessandro Germani


La cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Dta: deferred tax asset) segue regole differenti a seconda che avvenga verso terzi o infragruppo. Con la risoluzione 32/E/2025 le Entrate chiariscono gli aspetti operativi.

La fattispecie riguarda le Dta, iscritte a fronte di crediti deteriorati oggetto di cessione, e relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace trasformabili in crediti d’imposta. La norma originaria è l’articolo 44-bis del Dl 34/19 sostituito dall’articolo 55 del Dl 18/20, con le modifiche apportate poi dai Dl 104/20 e 73/21. L’obiettivo era quello di concedere un sostegno finanziario alle imprese alle prese con crediti deteriorati oggetto di cessione, spendendo immediatamente queste attività, anziché dover attendere i futuri periodi di imposta in cui si sarebbero manifestati redditi imponibili in grado di assorbirle (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 marzo 2020).

La norma stabilisce che i crediti possono essere: utilizzati in compensazione con F24; richiesti a rimborso; ceduti secondo gli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr 602/73.

L’Agenzia ricorda che la procedura dell’articolo 43-bis è più articolata (si applicano gli articoli 69 e 70 del Rd 2440/1923) che prevede che la cessione sia fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia poi notificata alla direzione provinciale delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del cedente, il cessionario non possa cedere ulteriormente il credito ma lo possa utilizzare solo in compensazione tramite F24 (codice 6834). Invece la procedura della cessione delle eccedenze infragruppo (articolo 43-ter) è più semplice. In tal caso la cessione è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Per la comunicazione alle Entrate non è utilizzabile la piattaforma telematica nell’area riservata del sito dell’Agenzia, e tale piattaforma non rappresenta un mercato finanziario, ma solo uno strumento per comunicare all’Agenzia l’avvenuta cessione di altre tipologie di crediti d’imposta. Indipendentemente da come venga effettuata la comunicazione (dichiarazione, piattaforma , notifica) ciò non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili. Infatti l’Agenzia conserva il potere di controllare la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere da cedente e cessionario, ai fini del recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati ed è estranea al rapporto di natura civilistica intercorrente tra cedente e cessionario, non svolgendo funzioni di intermediazione e non intervenendo in ambito contrattuale, precontrattuale e in merito a questioni di natura non fiscale. Circa i limiti all’utilizzo del credito d’imposta viene fatto rinvio alle indicazioni delle circolari 37/12 e 17/14 in relazione alla trasformazione delle Dta in base al Dl 225/10, precisando che la norma del Dl 34/19, rispetto alla precedente, non richiede che il corrispettivo derivante dalla cessione del credito d’imposta risultante dalla trasformazione non debba essere inferiore al valore nominale del credito stesso.

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