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22 Aprile 2026

Compressi i tempi, i due anni per la richiesta scattano dal 9 agosto 2024

di Alessandro Germani


La circolare di Assonime 12 del 21 aprile 2026 evidenzia i limiti relativi alle istanze di rimborso per recuperare l’Iva non detratta (prudenzialmente) nelle operazioni di Mlbo (merger leveraged buy out) come soluzione alternativa alla presentazione di dichiarazioni integrative. Tali posizioni sono state rappresentate dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 7/E/26 e risposta a interpello n. 58/26.

Il contesto è quello delle sentenze di Cassazione nn. 22608 e 22649 del 9 agosto 2024 che hanno riconosciuto che la Spv di un Mlbo non è una holding statica in quanto sostiene dei costi in previsione dell’acquisizione della target, motivo per cui l’Iva è detraibile. Questo principio è stato fatto proprio dall’Agenzia nella recente risoluzione 7/E. Per le fatture ricevute nel corso del 2025 la detrazione avverrà in dichiarazione, mentre dal 1° gennaio 2026 potrà essere operata già nelle liquidazioni periodiche. La tematica più articolata riguarda invece il pregresso ed è stata affrontata nella risposta n. 58.

Qui le Entrate hanno sostenuto che non si potrebbe ricorrere all’integrativa in quanto il fatto di non detrarre risponderebbe ad una scelta consapevole del contribuente. L’Associazione evidenzia come la posizione dell’Agenzia a favore del rimborso ma contraria all’integrativa lasci dei dubbi. Infatti l’integrativa, come chiarita con la circolare 1/E/18, dovrebbe avere un’applicazione piuttosto ampia. Confermata dal fatto che nel contesto del ravvedimento operoso sono state ricondotte addirittura delle condotte fraudolente.

Quindi la correzione dell’errore dovrebbe essere ampia mediante l’integrativa, senza introdurre un elemento soggettivo che consenta all’Amministrazione di giudicare il comportamento del contribuente. Laddove viene affermato che il diritto al rimborso di due anni scatti dal 9 agosto 2024 secondo Assonime si comprime il termine rispetto all’ipotesi in cui tale termine scatti invece dal momento in cui l’Agenzia ha mutato la propria posizione (nel 2026 quindi). Altra tematica riguarda il fatto se il rimborso possa essere chiesto su un orizzonte decennale o solo quinquennale legato ai periodi aperti.

Anche la richiesta di tempestiva registrazione delle fatture passive pare criticabile perché rinvia il diritto alla detrazione (sostanziale) ad elementi solo formali. Altra tematica è quella dell’Iva dedotta come costo in origine, a fronte della quale una soluzione potrebbe consistere nel tassare la sopravvenienza attiva all’ottenimento del rimborso (o alla presentazione dell’integrativa).

Appare quindi del tutto condivisibile l’approccio dell’Associazione che in relazione a queste operazioni, sdoganate per le dirette con la circolare 6/E/16 e di recente anche ai fini Iva quanto ai transaction cost, si addivenga alle modalità più agevoli per il recupero dell’iva in capo agli operatori di private equity coinvolti.

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