24 Giugno 2026
Competenza con sanzione fissa senza danno all’erario
di Alessandro Germani
L’ordinanza della Cassazione 15107 del 19 maggio 2026 riafferma un principio importante nell’ottica di deflazionare il contenzioso (si veda Il Sole 24 Ore del 29 aprile 2026). Infatti l’articolo 1 del Dlgs 471/97 stabilisce al comma 2, nei casi in cui emerge in dichiarazione (sia Ires sia Irap) un reddito imponibile inferiore a quello accertato, una sanzione del 70% con un minimo di 150 euro. Il comma 4 stabilisce poi la riduzione di un terzo quando l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a 250 euro.
Questa norma è stata modificata dal Dlgs 158/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016. Il quadro normativo appare chiaro perché, come evidenziato già nelle pagine di questo giornale, i contenziosi figli di errori di competenza tendono a inflazionare inutilmente le aule dei tribunali. Per cui sarebbe opportuno che questa norma trovasse una sua applicazione pragmatica.
La Cassazione evidenzia come la sanzione è proporzionale quando la violazione è sostanziale. Altrimenti è fissa se la violazione è di tipo formale. Sono meramente formali quelle violazioni che non arrecano alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (Cassazione 10607/26, 16450/21, 28938/20). Ma la Corte ribadisce un concetto che dovrebbe essere chiaro a chi si occupa di bilanci e di fisco, ovvero che la competenza, in questo caso fiscale ex articolo 109 del Tuir, non può essere lasciata alla scelta del contribuente ma va incasellata nel corretto periodo d’imposta.
Per questo motivo la norma dell’articolo 1 prevede che se si sposta la competenza di una componente di reddito, ciò determina una violazione sostanziale che prevede una sanzione proporzionale. Sennonché il comma 4 prevede che se non c’è stato danno erariale, la sanzione si applichi in misura fissa. Il principio di diritto stabilisce che se c’è stato lo spostamento, dovrà essere il contribuente a provare l’assenza di danno erariale e, quindi, la liceità di beneficiare della sanzione fissa. Che è il motivo per cui, invece, nel caso di specie la Cassazione ha dato ragione all’Agenzia, semplicemente perché la società non aveva provato il fatto.
Se ne ricava un principio importante, in ogni caso. Che peraltro si ritiene essere stato chiarito probabilmente per la prima volta con la sentenza in questione, anche considerato che la norma è di modifica recente. Dal momento che non ha senso ingolfare le aule dei tribunali con questioni di mero difetto di competenza, se nella sostanza medio tempore ci sia stato l’assoggettamento del componente, allora il contribuente potrà (e dovrà) provare che non c’è stato danno erariale. E questo è suo onere. Ma sarà anche onere dell’amministrazione riconoscere il fatto quando provato per non inflazionare inutilmente il contenzioso.
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