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02 Agosto 2025

Commesse, via al doppio binario tra aspetti contabili e fiscali

di Alessandro Germani


La circolare Assonime n. 20 analizza il superamento dei doppi binari fra contabile e fiscale perseguito col decreto Irpef-Ires 192/20204 in tema di contributi, commesse, e poste in valuta, auspicando un’estensione anche agli ammortamenti, quantomeno per le imprese soggette a revisione contabile o certificazione.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono residuali rispetto a quelli in conto esercizio e in conto impianti e ai fini fiscali (articolo 88 del Tuir) sono tassati all’atto della percezione.

È stata tuttavia eliminata la possibilità di frazionarne la tassazione in quote costanti in cinque periodi. Resta quindi la regola della tassazione in un’unica soluzione.

Tale disciplina è richiamata anche per i contributi per studi e ricerche corrisposti dallo Stato o da enti pubblici (articolo 108, comma 3 del Tuir).

oiché in tali casi i costi sostenuti, ricorrendone i presupposti, sono spesso capitalizzati e ammortizzati su cinque esercizi, nel caso di ottenimento del contributo rischierebbe di crearsi un disallineamento se il provento è ora da tassare in un’unica soluzione.

Commesse

Per le commesse infrannuali il regime previgente prevedeva ai fini fiscali obbligatoriamente la valutazione in base al metodo della commessa completata (costo). Ciò sebbene l’Oic 23 per queste commesse preveda anche l’applicazione del metodo della percentuale di completamento, con possibile insorgenza di un doppio binario (risposta n. 93/23).

Ora la modifica all’articolo 92, comma 6 del Tuir consente anche a chi adotta la percentuale di completamento in bilancio di assumere lo stesso criterio anche fiscalmente.

Stesso discorso dicasi per le commesse pluriennali in cui fiscalmente l’unico criterio era quello della percentuale di completamento. A seguito delle modifiche, invece, se le stesse dovessero valutarsi al costo, ciò rileva anche fiscalmente.

Le nuove regole valgono dal 2024, mentre per le opere valutate a fine 2023 si continuano ad applicare le previgenti regole.

Per l’Associazione i disallineamenti permangono sulle poste collegate. Infatti per le maggiorazioni di prezzo (cosiddetto claims) fiscalmente è prevista la loro rilevanza al 50% mentre contabilmente non rilevano se non sono certe.

Questo vale per le commesse pluriennali ma non per le infrannuali. Per queste ultime, poi, la valorizzazione al costo non sembra ammettere anche l’ipotesi in cui vi sia un minor valore di realizzo. Sono punti che restano quindi aperti.

Nulla cambia, invece, in relazione ai costi di commessa che anche prima delle modifiche andavano in base alla derivazione dal bilancio.

Differenze di cambio

Per le differenze di cambio è venuta meno la regola dell’irrilevanza fiscale di quelle da valutazione.

A seconda della politica contabile adottata, per i crediti in valuta la svalutazione potrà essere fatta sul valore lordo e poi la stessa viene convertita al cambio di fine anno.

Diversamente si converte prima il credito al cambio di fine anno e poi si attua la svalutazione. Così si giunge ad uno stesso risultato con un differente mix fra svalutazione ed effetto cambi. Ma se vale la derivazione, ambedue i comportamenti contabili dovrebbero avere piena rilevanza fiscale.

Le differenze cambio non dovrebbero rilevare ai fini del Rol (articolo 96 del Tuir) in quanto non debbono essere assimilate a interessi passivi. A differenza delle commesse, le novità si applicano dal 2024 ma assumono immediata rilevanza fiscale le differenze cambio iscritte nel bilancio dell’esercizio precedente.

Derivati

La soppressione dell’articolo 110, comma 3 del Tuir lascia inalterata la disciplina fiscale applicabile agli strumenti finanziari derivati.

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