14 Febbraio 2026
Cessione di partecipazioni agevolata per piccole fondazioni
di Alessandro Germani
La norma speciale che prevede la completa detassazione Ires e Irap delle plusvalenze derivanti da cessione delle partecipazioni bancarie a opera delle fondazioni presenta un’applicazione ristretta. Quando non si applica, come è il caso di specie, si può beneficiare della Pex (participation exemption) se ricorrono i requisiti. Ai fini Irap la plusvalenza rileva in base a come è stata contabilizzata nello schema di conto economico bancario. È questa la risposta 33 dell’11 febbraio 2026.
Nell’ambito di un processo di ristrutturazione bancaria ex articolo 1 legge 218/90 e articolo 3 del Dlgs 356/90 una società detenuta da una fondazione bancaria a sua volta detiene partecipazioni in una banca, iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie e cedute nel 2024 conseguendo una plusvalenza. Che vorrebbe esentare da Ires e Irap in base agli articolo 13 e 25 del Dlgs 153/1999.
Dalla documentazione integrativa la società dichiara di non essere iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del Tub e di redigere il bilancio in base al codice civile, non essendo soggetta all’obbligo dei bilanci Ias ex articolo 2 Dlgs. 38/05. Mentre ai fini Irap sarebbe soggetta al tributo regionale in base all’articolo 6 Dlgs 446/97 applicabile a banche e altri enti e società finanziarie.
Circa la norma speciale dell’articolo 13 Dlgs 153/99 le Entrate danno una lettura differente in quanto la non imponibilità si applicherebbe alle cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2005. L’articolo 25 ha circoscritto l’agevolazione alle fondazioni bancarie più piccole. Nel caso di specie, quindi, si è fuori termine e inoltre la cessione è fatta da una società conferitaria e non da una fondazione. Di conseguenza si potrà applicare la Pex al ricorrere dei requisiti dell’articolo 87 del Tuir.
Ai fini Irap la società rientra fra quelle di partecipazione finanziaria disciplinate dall’articolo 162-bis, comma 1 lettera b) del Tuir a cui si applica l’articolo 6 citato che riguarda le banche e gli altri enti e società finanziarie. Esso stabilisce che la base imponibile Irap sia data dal margine di intermediazione (voce 120 dello schema di conto economico Banca d’Italia) ridotto del 50 per cento dei dividendi, del 90% degli ammortamenti (materiali e immateriali), del 90 per cento delle altre spese amministrative (voce 150 b). Fa fede la circolare 262 del 2005 di Bankitalia espressamente richiamata dal comma 6 dell’articolo 6. La società redige il bilancio in base al Codice civile (non Ias) e, nel riclassificarlo secondo lo schema bancario ai fini Irap, ritiene che la plusvalenza da cessione azioni rientri nella voce 210, che accoglie proventi e oneri relativi alle partecipazioni in società controllate, controllate congiuntamente e sottoposte a influenza notevole.
Per l’Agenzia si tratta di una valutazione di merito che è rimessa alla società.
Tuttavia, fa notare che nel bilancio relativo al 2024 la società faceva riferimento a partecipazioni in immobilizzazioni finanziarie (non destinate né alla vendita né al trading) che non riguardano però né società controllate, né controllate congiuntamente e sottoposte a influenza notevole.
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