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31 Maggio 2025

Catastrofali, grandi imprese senza scoperto nelle polizze

di Alessandro Germani


Per le grandi imprese la legge 78/2025 di conversione del Dl 39/25 (la legge è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri ed è in vigore da oggi) comporta che non si applichi la norma generica per cui le polizze prevedono un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. In altre parole, la copertura dai rischi catastrofali che in genere prevede, come con altre tipologie di polizze, una franchigia o scoperto, nel caso delle grandi imprese, evidentemente in considerazione degli elevati rischi (e danni in cui possono incorrere) arriva alla formulazione di una copertura globale.

La norma fa specifico riferimento alle grandi imprese (che congiuntamente presentano un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500) e alle società controllate e collegate (in base all’articolo 2359 del Codice civile) che alla data di chiusura del bilancio possiedono congiuntamente i requisiti in questione e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo. Qui, peraltro, si nota un disallineamento particolare. Perché ai fini delle scadenze dell’obbligo assicurativo le grandi imprese restano inquadrate in base ai criteri della direttiva 2023/2775, quindi:

  1. totale dello stato patrimoniale: 25 milioni;
  2. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni;
  3. numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

Invece per lo specifico aspetto per cui viene meno lo scoperto o la franchigia, la soglia dimensionale appare innalzata, in quanto il riferimento è all’articolo 1, comma 1, lettera o) del decreto interministeriale Economia-Imprese e made in Italy n. 18 del 30 gennaio 2025, che prevede appunto la presenza congiunta di un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500.

Altro aspetto che è stato introdotto dalla norma riguarda la determinazione del valore da assicurare. A questo riguardo il riferimento è al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile, ovvero al costo di rimpiazzo dei beni mobili o a quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso. Da notare che queste definizioni sono contenute nella norma secondaria, in quanto presenti all’interno dell’articolo 1, comma 1, lettere l) m) e n) del decreto interministeriale.

Esiste certamente una tematica di pricing in relazione a questo onere aggiuntivo posto a carico delle imprese. Che necessariamente potrà assumere dimensioni più contenute col tempo, anche in funzione della sinistrosità registrata che potrà retroagire sul premio. In ogni caso è prevista una norma specifica di controllo, demandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi unitamente all’Ivass, allo scopo di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi. Verifiche e controlli potranno essere sollecitati anche su segnalazione delle imprese obbligate alla stipula dei contratti in oggetto.

Infine è stato espressamente previsto che l’assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. La norma originaria si limitava ad escludere dall’obbligo di polizza gli immobili gravati da abuso o costruiti in carenza di autorizzazioni, mentre la modifica tende ad escludere in questi casi anche qualsiasi forma di indennizzo da risorse pubbliche, salvaguardando così le casse dello Stato.

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