16 Luglio 2025
Casse private invitate a investire nell’economia reale del Paese
di Alessandro Germani
A distanza di parecchi anni dall’emanazione della norma primaria (articolo 14, comma 3, del Dl 98/2011) che demandava ai ministeri (Economia e Lavoro) le norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie delle Casse di previdenza, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio, tali norme sono vicine al traguardo.
In base all’articolo 3 della bozza di decreto interministeriale (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) la gestione può essere in forma diretta o indiretta. La prima spesso non è praticata dagli enti di previdenza in quanto si tende a preferire di esternalizzare la gestione delle attività di investimento che richiedono risorse ed expertise specifici. La gestione indiretta avviene mediante convenzioni con soggetti autorizzati alla gestione di portafogli, imprese assicurative che operano nella gestione dei rami vita, società di gestione del risparmio, gestori di Oicr alternativi italiani o Ue. Nell’ambito della gestione indiretta andranno esplicitate le linee di indirizzo, la facoltà di recesso per gli enti, l’attribuzione della titolarità dei diritti di voto per i valori mobiliari in cui sono investite le risorse e la possibilità di conferire deleghe. L’esternalizzazione non fa venir meno l’esigenza dei controlli da parte degli enti e dei ministeri vigilanti.
Un aspetto fondamentale è contenuto nell’articolo 4 in forza del quale è stabilita una sorta di moral suasion per far sì che gli investimenti delle Casse di previdenza possano sostenere l’economia reale italiana. Da tanto tempo, infatti, questo principio è fonte di dibattito rispetto alla circostanza per cui tali investimenti possano approdare all’estero. Così viene previsto che, fermi restando gli obiettivi di rischio nell’ottica di mantenere l’equilibrio finanziario, vengano privilegiati gli strumenti finanziari di emittenti Ue e Ocse. Ma viene anche previsto che gli enti debbano valutare in via prioritaria gli investimenti volti a sostenere e a sviluppare il sistema economico e produttivo nazionale, anche con riferimento al sistema infrastrutturale, energetico e ambientale, ivi inclusa la rigenerazione urbana e la rifunzionalizzazione edilizia.
Ai fini di monitoraggio, l’articolo 6 prevede un prospetto informativo a valori correnti degli investimenti effettuati in via diretta o indiretta, basato sul valore di mercato o desumibile da modelli di valutazione attendibili. Tale prospetto è approvato dall’organo amministrativo dell’ente entro sei mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo. L’organo amministrativo predispone altresì un documento sulla politica di investimento (articolo 7) che serve a definire la strategia di investimento e il profilo di rischio. Esso viene trasmesso sia alla Covip che ai ministeri vigilanti ed è sottoposto a revisione almeno triennale. Gli investimenti sono fatti in linea con esso. Esistono infine norme specifiche su conflitti di interesse e incompatibilità.
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