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03 Marzo 2026

Casse di previdenza, per gli investimenti vale la sottoscrizione

di Alessandro Germani


Da almeno dieci anni il legislatore è perfettamente consapevole della necessità che le risorse del risparmio affluiscano nell’economia reale, con lo scopo preciso di assecondare lo sviluppo delle imprese italiane, in particolare quelle non quotate e di minori dimensioni. È questa la logica che ha alimentato i piani individuali di risparmio (Pir) e gli investimenti delle casse di previdenza e dei fondi pensione (articolo 1, commi da 88 a 96, della legge n. 232/16). Sotto questo profilo sono aumentati i tentativi di moral suasion verso gli investitori istituzionali perché canalizzassero i propri investimenti sull’economia reale interna anziché all’estero. Anche qui la variabile fiscale può giocare il proprio ruolo. L’interrogazione parlamentare 3.2.2026 n. 5-04970 (on. Giulio Centemero, Lega) riguarda la casistica degli investimenti di tali soggetti in start up innovative che tipicamente avvengono mediante lo strumento del venture capital. La norma (articolo 18 del Dl 95/2025) aveva previsto che il raggiungimento di una certa soglia per gli investimenti qualificati tale da far scattare la detassazione (si veda Il Sole 24 Ore del 3 luglio 2025) dovesse avvenire in maniera più agevole e graduale rispetto ai limiti originariamente fissati (5% per il 2025 e 10% per il 2026) e cioè: dal 1° gennaio 2025 almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente; a partire dall’anno 2026 almeno pari al 5 per cento; a partire dall’anno 2027 almeno pari al 10 per cento. Vediamo dunque la risposta del ministero dell’economia. Le casse e i fondi pensione possono destinare somme, nei limiti sopra indicati, ai piani individuali di risparmio, ad azioni o quote di società italiane (investimento diretto), ad azioni o quote di fondi che investono in società italiane (investimento indiretto), in strumenti di cd. peer to peer lending, in fondi di venture capital. Alla domanda su quale sia il dies a quo da considerare per l’effettiva realizzazione dell’investimento il Ministero ha chiarito che non si può guardare alla delibera di cda con cui la singola cassa o il fondo pensione ha deciso di effettuare l’investimento, anche perché può intercorrere un lasso temporale cospicuo. Bisogna guardare piuttosto all’evento della sottoscrizione, che costituisce quantomeno un presupposto del commitment. Circa poi la circostanza che la detassazione possa essere accordata anche nell’ipotesi in cui l’investitore istituzionale non raggiunga la soglia che per legge è stata fissata per il 2025 (quindi almeno il 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente) sempre il Ministero ha chiarito che la disposizione di legge non può essere disattesa e quindi è necessario, per poter beneficiare dell’agevolazione, che vi sia stato il raggiungimento della soglia, nonostante la ridotta tempistica di adeguamento per gli investitori in questione.

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