05 Dicembre 2025
Cambio di rotta anche per l’organizzazione
di Alessandro Germani
Le due sentenze della Cassazione (si veda l’articolo sopra) sconfessano di fatto tutta l’attività accertativa delle Entrate ma anche i precedenti giudizi di merito, perché entrambe le compagnie si erano viste soccombenti sia in primo che in secondo grado. Di fronte quindi ad una doppia conforme negativa, il giudizio di Cassazione che ribalta l’esito appare particolarmente rilevante.
Uno degli aspetti che le due Cassazioni in questione evidenziano con estrema accuratezza è il rapporto fra riassicuratore, compagnia cedente e assicurato finale. Infatti, nell’attività accertativa e nei precedenti giudizi di merito era stato contestato il fatto che il riassicuratore non avesse rapporti con l’assicurato. In realtà, come la Corte suprema evidenzia, la logica è molto differente. La compagnia cedente è l’assicurato del riassicuratore, quindi non si può dire che il riassicuratore non abbia rapporti con l’assicurato, che di fatto è la compagnia che cede il rischio assistenza. Senza contare che, nella pratica dell’assistenza, il riassicuratore ha anche rapporti con l’assicurato finale. In ogni caso in tema di assistenza viene richiamata la causa C-13/06 del 7 dicembre 2006 Commissione c. Grecia.
La Corte richiama poi gli aspetti normativi del comparto, basati sull’articolo 175 del codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/05) nonché sul regolamento Ivass n. 10 del 2 gennaio 2008, in base al quale l’impresa che opera nel ramo 18 (assistenza) deve disporre della centrale operativa. Se non ce l’ha, potrà ricorrere ad una società terza o ad un’impresa assicurativa (o ad un riassicuratore) autorizzati al ramo 18. Chiarita la prassi regolamentare e di mercato, la Cassazione conclude nettamente per l’esenzione Iva dei Cadi con cui è remunerata la gestione dei sinistri. Peraltro, si è in presenza di una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. In questo occorre distinguere sia dalle conclusioni della causa Aspiro (C-40/15) in cui la liquidazione dei sinistri era svolta da un soggetto non assicuratore (il call center polacco) sia dalla sentenza Arthur Andersen (causa C-472/03), in cui la società svolgeva una serie di attività senza rapporto alcuno coi contraenti (cosa che invece nella fattispecie sussiste). Per la Suprema corte vi è anche una differenza sostanziale fra la riassicurazione e la coassicurazione. Per quest’ultima era stata negata l’esenzione alle commissioni di delega perché non avrebbe natura assicurativa. Invece la riassicurazione ha lo stesso oggetto dell’assicurazione, motivo per cui per entrambe la liquidazione dei sinistri è componente essenziale dell’attività e dunque meritevole dell’esenzione.
A questo punto il quadro appare fortemente cambiato. Per questo motivo le logiche delle compagnie volte ad assoggettare ad Iva la gestione dei sinistri a seguito degli accertamenti del 2019 potrebbero essere riviste alla luce delle recenti Cassazioni. Che hanno sconfessato anche la risoluzione 63/E/20. Non è escluso che ciò possa portare anche a delle riorganizzazioni societarie in risposta al mutato scenario.
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