23 Gennaio 2026
Broker assicurativi, esenzione Iva collegata all’attività svolta
di Alessandro Germani
In tema di Iva il broker svolge sia prestazioni di servizi rientranti nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa che sono esenti Iva sia attività di consulenza che è invece imponibile.
Le prime si fondano sul rapporto del prestatore con l’assicuratore e con l’assicurato e sulla presenza di elementi essenziali alla funzione di intermediazione quali la ricerca di clienti, la messa in relazione di questi ultimi con l’assicuratore e l’assistenza nelle fasi successive al contratto inclusi i rinnovi di polizza.
Per stabilire se il broker abbia svolto servizi di intermediazione (esenti) o consulenza (imponibile) va condotta un’analisi ad hoc. Questo è il principio di diritto della sentenza 1425/2026 della Cassazione depositata ieri.
La vicenda
La questione verte su un accertamento della Guardia di Finanza nel 2005 con cui era stata contestata l’attività svolta da un noto broker assicurativo nei confronti di una società.
L’operazione era stata considerata attività di consulenza tecnica in ambito assicurativo ed assoggetta ad Iva dal broker (e detratta dalla società). Di contro i verificatori avevano contestato la detrazione dell’Iva nell’assunto che l’attività svolta riguardava i rinnovi di polizza e quindi rientrava nel brokeraggio e nell’intermediazione, come tale esente. I giudici di primo e di secondo grado hanno dato ragione all’Agenzia, pronunciandosi per la natura di intermediazione dell’attività svolta, come tale esente.
La Cassazione
Vediamo l’iter logico seguito dalla Corte di cassazione. L’attività del broker assicurativo è disciplinata dalla legge n. 792/84 ed è un’attività imprenditoriale di mediazione nonché collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, compresa l’assistenza nell’esecuzione e la gestione contrattuale.
Non basta fermarsi al fatto che si è in presenza di brokeraggio, ma occorre allargare il fuoco. Viene citata la direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa e l’articolo 106 del Codice delle assicurazioni che fa riferimento alla presentazione dei prodotti o alla prestazione di assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, oltre che alla conclusione dei contratti, alla collaborazione successiva soprattutto in caso di sinistri.
A livello Iva l’attività di intermediazione di operazioni assicurative è esente in base ai numeri 9) e 2) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972. A livello comunitario l’interpretazione del concetto di esenzione è sempre stata ristretta (sentenze Q-Gmbh, BG2 Leasing e Deutsche Bank). Nella nozione di consulenza per la Corte di giustizia UE vi rientrano non solo le attività professionali ma anche quelle analoghe da chiunque svolte.
La natura della prestazione
Il discrimen però sta nella natura intellettuale della prestazione che escluderebbe le attività svolte in maniera imprenditoriale (Cassazione, sentenza 25181/25).
I servizi svolti nell’ambito dell’intermediazione sono esenti se sussistono due condizioni congiunte: le prestazioni devono essere relative a operazioni di assicurazione e devono essere effettuate da intermediari o mediatori assicurativi. Il termine «relative» è ampio e ricomprende anche la liquidazione dei sinistri.
Circa il soggetto che svolge la prestazione (mediatore/intermediario assicurativo) non ci si deve fermare alla veste formale, ma andare alla sostanza.
Bisogna dunque guardare se il prestatore ha rapporto con l’assicuratore e l’assicurato (anche indiretto se è un subappaltatore) e se l’attività comprende aspetti essenziali della funzione di intermediazione, quali la ricerca di clienti e la loro messa in relazione con l’assicuratore.
Peraltro è stato anche chiarito che a livello UE l’accessorietà è speciale e prevale su quella generale (Cassazione 31012 e 31014 del 2025 in tema di riassicurazione nel ramo assistenza). Non basta fermarsi al fatto che l’intermediario è un broker, ma occorre investigare l’attività svolta. Per questo la sentenza è cassata con rinvio al secondo grado per entrare nel merito.
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