21 Agosto 2023
Bonus R&S, ultimi check: dalle relazioni tecniche all’attestazione dei revisori
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
La verifica dei requisiti passa da un’attenta valutazione della documentazione
La mancata comunicazione al ministero non fa decadere dalla fruizione del credito
I bonus R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica previsti dalla manovra 2020 (articolo 1, commi 198-209, legge 160/2019) sono un incentivo largamente usato dalle imprese che investono in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
Nonostante, infatti, per il 2023 sia stata ridotta la misura del credito d’imposta R&S, passata dal 20% al 10%, il contributo permette di recuperare parte dei costi sostenuti per il personale, i servizi e i beni utilizzati nell’ambito delle attività incentivabili eseguite in ciascun esercizio.
I documenti necessari
In attesa del decreto attuativo circa la possibilità di richiedere a un ente accreditato la certificazione sulla qualificazione degli investimenti effettuati (o da effettuare) – che permetterà di avere più certezze sull’ammissibilità o meno al beneficio delle attività di ricerca condotte –, in vista della dichiarazione le accortezze richieste alle imprese per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla norma passano da un’attenta valutazione della documentazione da predisporre e conservare, anche ai fini di futuri controlli.
La base di partenza è rappresentata dalla relazione tecnica asseverata in cui devono essere illustrate le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta. Per le imprese che svolgono le attività di R&S in autonomia tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di R&S o del responsabile del progetto, e deve essere controfirmata dal rappresentante legale in base al Dpr 445/2000. In presenza di attività di ricerca eseguite da soggetti terzi, invece, la relazione deve essere redatta dal soggetto commissionario.
I manuali di Frascati e di Oslo
Ancorché in alcuni casi ne sia stata messa in discussione l’utilizzabilità nei controlli, quantomeno per il passato (Ctp Bologna, sentenza 549 del 6 luglio 2022, e Tribunale di Aosta 6 maggio 2021) i manuali Ocse di Frascati 2015 e Oslo 2018 – che contengono criteri, definizioni e metodologie nell’ambito di ricerca, sviluppo e innovazione – rappresentano fonti di riferimento ampiamente utilizzate nella prassi, per supportare la riconducibilità di un progetto di R&S o di innovazione tra quelli agevolabili (circolare Assonime 20 del 28 giugno 2023).
Partendo da tali basi, quindi, nella relazione dovrà essere fornito ogni supporto utile a dimostrare la novità del progetto e a spiegare come sono stati ottenuti nuovi obiettivi in termini di prodotto o di processo. Una relazione carente o poco motivata, o addirittura inesistente, esporrebbe invece con ogni probabilità l’impresa a una contestazione sull’ammissibilità delle attività condotte o sulla congruità dei costi sostenuti.
Per questo motivo, nei casi dubbi o in relazione ad attività di ricerca caratterizzate da particolari aspetti, le imprese potrebbero validamente avvalersi anche di una perizia o acquisire il parere tecnico del Mise.
La certificazione del revisore
Altro aspetto di rilevo riguarda l’obbligo di certificazione del credito da parte di un revisore indipendente, in grado di attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Il controllo da parte del revisore – che, si ricorda, esula da valutazioni di merito rispetto agli aspetti tecnici dell’attività di R&S (circolare Mise 38584 del 15 febbraio 2019) – rappresenta infatti un valido supporto per confermare la correttezza dei conteggi, oltre che la rispondenza della documentazione ai requisiti previsti dalla norma.
La comunicazione
Le imprese devono effettuare una comunicazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo il Dm 6 ottobre 2021, al fine di «consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative» legate a Industria 4.0 (articolo 1, comma 204, legge 160/2019). Tale comunicazione, da effettuarsi via Pec usando gli schemi disponibili sul sito del Ministero entro la data di presentazione del modello Redditi, non costituisce condizione preventiva di accesso. E l’eventuale mancato invio del modello non fa comunque decadere l’impresa dalla fruizione del credito.
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