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17 Gennaio 2026

Bonus per attività in due Paesi: la potestà impositiva è concorrente

di Alessandro Germani


Per i bonus di lavoro dipendente maturati per attività svolta in due Paesi la potestà impositiva è concorrente. Così la risposta a interpello 8/2026 delle Entrate.

L’interpello è presentato da una società italiana appartenente a un gruppo francese in cui la casa madre prevede due piani di incentivazione. Il primo riguarda l’attribuzione a titolo gratuito ai dipendenti (sia in Francia sia che lavorano all’estero per altre entità del gruppo) di un certo numero di azioni. Il secondo riguarda dei premi in denaro legati a risultati aziendali corrisposti solo a dipendenti che abbiano lavorato in Francia.

Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente rientrano anche i premi in denaro e le azioni attribuite ai dipendenti. Per le azioni bisognerà guardare al momento in cui sono attribuite al dipendente (risoluzione 92/E/09), per i premi in denaro al periodo d’imposta in cui sono percepiti. Ne deriva che se azioni e premi sono percepiti da soggetti residenti in Italia, saranno tassati per l’intero importo anche se maturati all’estero quando il dipendente era ivi residente; se gli stessi sono percepiti da soggetti fiscalmente residenti all’estero saranno tassati in Italia solo per l’attività qui svolta.

Poi entra in gioco la Convenzione (articolo 15 modello Ocse) per i redditi di lavoro dipendente. La norma stabilisce la potestà esclusiva dello Stato di residenza, ma se l’attività è svolta nello stato della fonte allora vi sarà una potestà concorrente dei due Stati.

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