26 Marzo 2026
Bonus del 65% e start up: nodo decorrenza per gli apporti con «Safe»
di Alessandro Germani
Risposta interlocutoria del ministero dell’Economia al question time 5-05188 in Commissione VI Finanze proposto dall’on. Centemero e altri (Lega).
L’interrogazione riguarda il momento di spettanza della detrazione del 65% ai fini Irpef per l’investitore in start up innovative legato ai cosiddetti Safe (Simple agreement for future equity).
Gli onorevoli interroganti fanno riferimento alla detrazione prevista per gli investimenti in regime di “de minimis” in start up innovative ai sensi dell’articolo 29-bis del DL 179/12. Tali investimenti possono essere effettuati direttamente o attraverso Oicr.
Il beneficio spetta, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2020, alla data di deposito della delibera di aumento del capitale o a quella di conversione delle obbligazioni convertibili, mentre la verifica del plafond de minimis avviene a seguito di presentazione di istanza da parte dell’impresa beneficiaria mediante piattaforma informatica prima dell’effettuazione dell’investimento. Successivamente l’articolo 31 della legge 193/24 (legge annuale per la concorrenza per il 2023) ha previsto che per gli investimenti in convertendo la detrazione maturi a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale “versamento in conto aumento di capitale”, a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.
Per gli interroganti questo meccanismo sarebbe proprio anche dei citati Safe, per i quali si superano i vincoli temporali previsti dal decreto interministeriale del 2020.
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