24 Giugno 2025
Bilanci intermedi, tax rate effettivo per le imposte
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Il principio contabile Oic 30 relativo ai bilanci intermedi di recente licenziato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 giugno 2025) presenta potenzialmente un’ampia applicazione in quanto riguarda i soggetti che per legge o volontariamente predispongono un bilancio intermedio.
I primi sono costituiti dai soggetti quotati presso l’Euronext growth Milan (ex Aim Italia) che è un mercato per Pmi dove le società possono redigere i bilanci sia secondo i principi contabili nazionali sia internazionali. Quanto ai secondi, la potenziale applicazione appare ampia in quanto può ricomprendere ambiti di transazioni private, compreso il mercato del private equity e del private debt, in cui negozialmente le parti possono ricorrere ad una situazione intermedia. In tali casi ben venga il fatto che ci sia un principio contabile aggiornato che disciplina tali situazioni.
Un aspetto analizzato dal principio contabile è quello relativo alle imposte dei bilanci intermedi. Il paragrafo 16 chiarisce che si utilizza l’aliquota fiscale annua effettiva rappresentata dalla stima dell’incidenza dell’onere fiscale annuale (corrente e differito) sul risultato civilistico annuale ante imposte. Esso prosegue chiarendo che tale applicazione è volta ad assicurare che non si verifichino significative differenze fra l’aliquota fiscale effettiva risultante nel bilancio intermedio rispetto a quella risultante nel bilancio di fine anno. Questo ragionamento è poi sviluppato nell’appendice B, che accompagna ma non è parte integrante dell’Oic 30, e consente di svolgere alcuni ragionamenti per comprendere l’iter richiesto.
È evidente che per stimare l’aliquota fiscale annua effettiva occorre partire da una situazione semestrale e, mediante dei dati di budget sui sei mesi successivi, pervenire a una previsione di consuntivo per l’anno in corso. A quel punto, dal rapporto fra le imposte e il risultato ante imposte si perviene al tax rate effettivo annuale che può essere applicato a ritroso nel semestre. Nei casi in cui si verifichino delle variazioni temporanee, che sono quelle che determinano imposte anticipate e differite, ciò non va a modificare il tax rate. Infatti, un accantonamento che non è immediatamente deducibile e dà luogo a una ripresa fiscale in aumento consente anche di iscrivere delle imposte anticipate che neutralizzano l’impatto fiscale peggiorativo. Quindi, rispetto a un tax rate nominale, si assisterà ad un peggioramento (per via di costi definitivamente indeducibili) o un miglioramento (per i ricavi definitivamente non imponibili) solo in presenza di differenze permanenti (ma non temporanee).
A questo punto l’iter dovrebbe essere quello per cui si parte da una semestrale, si arriva ad un dato di consuntivo annuale, si determina il risultato ante imposte di fine anno e il totale delle imposte e, in tal modo, si ottiene l’aliquota effettiva che verrà fatta retroagire sul dato del semestre. Il tutto diviene ancor più laborioso nel caso in cui vi siano differenze permanenti che dovranno essere individuate e che, a quel punto, condizionano l’aliquota effettiva, peggiorandola o migliorandola a seconda dei casi.
Da questo punto di vista, nella prassi ricorrente delle imprese, si assiste spesso a un calcolo puntuale delle imposte che viene effettuato nel semestre sulla falsariga di quanto si fa in maniera sicuramente più minuziosa a fine anno, fatte salve le necessarie semplificazioni dovute al fatto che non si è in bilancio ma in una situazione di periodo.
Un procedimento del genere, al di là del fatto che le differenze temporanee sono destinate sempre ad essere riassorbite, tende a individuare le poste permanenti e a simulare un carico fiscale puntuale che non dovrebbe discostarsi dal procedimento dell’appendice B del principio Oic 30. Infatti, come visto, l’elemento di differenza è dato, in sostanza, dalle variazioni permanenti sia in presenza di una metodologia sia dell’altra.
Peraltro occorre sempre rammentare che ci si trova in presenza di un conteggio non definitivo, prova ne è il fatto che lo stesso esempio 1 dell’appendice B rammenta che l’accantonamento delle imposte alimenta non un debito tributario bensì un fondo imposte (voce B dello stato patrimoniale). Anche per questo motivo parrebbe che entrambe le metodologie possano essere avallate.
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