12 Giugno 2025
Bilanci intermedi in campo già con le semestrali 2025
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Bilanci intermedi con possibile applicazione anticipata al 2025. L’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato la versione definitiva del principio contabile Oic 30 relativo ai criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa dei bilanci intermedi che si riferiscono ad un periodo contabile di durata inferiore all’intero esercizio. Il documento riguarda le società tenute per legge, o che scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio.
L’entrata in vigore riguarda i bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall’1 gennaio 2026 con possibilità di applicazione anticipata a partire dall’1 gennaio 2025: facoltà che riguarda le semestrali che si chiudono al 30 giugno 2025.
La regola generale, contenuta nel documento, è l’utilizzo nei bilanci intermedi degli stessi criteri di redazione del bilancio di esercizio, considerando il periodo intermedio come autonomo «esercizio» anche se di durata inferiore all’anno.
Per esempio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un successivo bilancio, come previsto per il bilancio d’esercizio dall’Oic 24, così come un costo per il quale non sussistono le condizioni per essere capitalizzato alla fine del periodo intermedio è rilevato a conto economico e non può essere ripreso e capitalizzato nell’attivo dello stato patrimoniale nei successivi bilanci intermedi o di esercizio.
Una delle criticità dei bilanci intermedi riguarda il calcolo delle imposte intermedie sul reddito, che sono determinate utilizzando l’aliquota fiscale annua effettiva rappresentata dalla stima dell’incidenza dell’onere annuale (corrente e differito) sul risultato civilistico annuale ante imposte.
Per esempio, le differenze permanenti e le imposte anticipate precedentemente non rilevate che diventano ragionevolmente certe nel periodo, sono allocate a conto economico pro-quota in base al rapporto tra reddito ante imposte nel periodo intermedio e quello stimato di fine esercizio: sono riportati alcuni esempi, riformulati rispetto a quelli presenti nella bozza, che chiariscono il procedimento (Appendice B che non è parte integrante del documento). Questa disposizione assicura che non si verifichino significative differenze tra l’aliquota fiscale effettiva che risulta dal bilancio intermedio rispetto a quella del bilancio di fine esercizio. La sola eccezione riguarda la svalutazione delle imposte anticipate precedentemente iscritte, i cui effetti economici sono imputati per intero nel conto economico del periodo intermedio.
Questa soluzione, coerente con la prassi internazionale, favorisce la comparabilità tra operatori nell’Euronext Growth Milan i quali possono redigere la relazione semestrale sia con gli Ifrs che con gli Oic.
L’Oic 30 riconosce la facoltà alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria di fornire le informazioni previste dall’articolo 2435-bis del Codice civile in luogo di quelle ordinarie: rimangono ferme le richieste informative da fornire contenute negli specifici principi contabili nazionali.
Nella nota integrativa sono fornite le indicazioni sulla stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo intermedio.
In definitiva il principio contabile disciplina la redazione di bilanci intermedi predisposti in situazioni fisiologiche nella vita della società, ma non delle situazioni contabili redatte in momenti particolari della vita della società, per esempio la situazione patrimoniale ex articoli 2446 e 2447 del Codice civile: questo non esclude che, nell’ambito della loro discrezionalità, gli amministratori possano applicare i criteri di valutazione previsti dall’Oic 30 nella redazione della situazione patrimoniale.
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