11 Giugno 2026
Beni ai clienti in comodato: l’ammortamento è deducibile
di Alessandro Germani
L’ammortamento dei beni da parte di una società che li ha concessi in comodato ai propri clienti è deducibile in quanto tale pratica favorisce il consolidamento dei rapporti commerciali con i clienti e rientra quindi nell’attività propria dell’impresa. Lo sottolinea l’ordinanza di Cassazione 18431 dell’8 giugno che accoglie le tesi della società, la quale aveva richiamato anche vecchie pronunce di prassi (circolari 90/01, 37/E/97 e 48/E/98). I giudici di secondo grado avevano invece sostenuto che la circostanza per cui i macchinari venissero ceduti in comodato ai clienti facesse venire meno l’utilizzo aziendale, sebbene restassero di proprietà della società.
I giudici avallano la circostanza per cui la scelta produttiva può essere quella di far svolgere determinate fasi a soggetti terzi, decentrando presso questi tale attività (con una classica scelta di make or buy, che privilegia la seconda ipotesi). Si tratta in sostanza di una classica scelta aziendale per cui la comodante acquisisce i macchinari e li concede alla comodataria a cui ha appaltato la produzione, di fatto esternalizzandola (Cassazioni 1389/11 e 28375/18).
Questo filone appare consolidato e risulta al tempo stesso lineare quale scelta aziendale. È stato anche affermato (Cassazione 16730/15) che se un’impresa esternalizza la distribuzione dei suoi prodotti a terzi potrà dedurre i costi dei veicoli di sua proprietà concessi in comodato. Nel caso di specie i macchinari servivano ai clienti per un più agevole utilizzo dei prodotti della società al fine di incrementare le vendite. Viene richiamato il principio per cui «affinché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili» (Cassazione 16826/07). Viene quindi riportata la tesi della Corte di legittimità per cui il principio di inerenza nel tempo ha assunto una valenza qualitativa, con una formulazione che deve essere ampia, in quanto riconducibile più in generale al processo produttivo dell’impresa.
Conclude quindi la Cassazione nel senso che non è necessario che i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa siano collocati presso il contribuente, ben potendo essere dislocati presso terzi comodatari; inoltre, affinché conservino la natura di beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, neppure è necessario che siano inseriti in un’attività produttiva esternalizzata, dovendo ritenersi sufficiente che essi siano impiegati per il raggiungimento dello scopo dell’impresa, che è quello di produrre utili. Di fatto il principio di diritto dei giudici di legittimità sancisce che la deduzione dei costi dei macchinari concessi in comodato ai clienti è ammessa non solo laddove la produzione venga esternalizzata, ma anche se lo scopo è semplicemente quello del consolidamento e dello sviluppo dei rapporti commerciali tra imprenditore e comodatario. Nella sostanza, secondo un principio di inerenza di portata ampia.
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