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30 Dicembre 2025

Banche e compagnie, Irap più cara per i rimborsi sui dividendi Ue

di Alessandro Germani


In ossequio al principio della partita doppia del dare avere, la manovra di bilancio 2026 per banche e assicurazioni presenta alcune partite compensative, anche se nel complesso sono questi due soggetti che si sobbarcano l’onere di finanziare buona parte della manovra stessa. A livello compensativo l’incremento di due punti percentuali dell’Irap è concettualmente controbilanciato dai rimborsi spettanti a questi soggetti a seguito della sentenza della Corte di giustizia Ue del 1° agosto 2025 cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24.

L’incremento

L’inasprimento di due punti percentuali dell’Irap per i periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028 è previsto per gli intermediari finanziari, ovvero banche e altri enti e società finanziarie (da 4,65% a 6,65%) e per le assicurazioni (da 5,90% a 7,90%). Nel corso dell’iter parlamentare è stato chiarito espressamente, ovvero nella norma, che la misura di incremento non si applica agli altri soggetti dell’articolo 6 del Dlgs 446/97 e cioè:

  • le società di intermediazione mobiliare (comma 2);
  • le società di gestione di fondi comuni di investimento (comma 3);
  • le società di investimento a capitale variabile e a capitale fisso (comma 4);
  • le società di partecipazione non finanziaria e assimilati ovvero le holding industriali (comma 9).

Per i soli periodi d’imposta 2027 e 2028 è introdotta una franchigia pari a 90mila euro, fino a concorrenza della differenza che si determina applicando l’inasprimento rispetto a quella risultante dalle disposizioni previgenti. Per gli acconti 2026 si considera come imposta del periodo precedente quella risultante dall’applicazione delle nuove disposizioni. La misura comporta un gettito per gli anni 2026, 2027 e 2028 all’incirca di 1 miliardo all’anno.

Dividendi infra Ue

Evidentemente ciò aiuta a colmare quanto richiesto allo Stato per la disciplina dei dividendi infra Ue ai fini Irap e delle relative istanze di rimborso, comunque già coperto nelle previsioni di bilancio. A seguito della sentenza comunitaria la norma italiana - i dividendi assoggettati a un prelievo ai fini Irap superiore al 5% - è contraria alla direttiva madre figlia che prevede invece l’esenzione dei dividendi nella misura del 95 per cento. In risposta alla Corte di ciustizia, pertanto, il legislatore modifica la disciplina Irap dei dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro Ue o aderente al See con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Chiaramente si deve verificare la condizione di equity delle relative azioni, titoli e strumenti finanziari (articolo 44, comma 2, lettera a del Tuir), cioè la loro indeducibilità in capo all’emittente estero. A queste condizioni i dividendi, che fino a oggi hanno concorso al 50%, saranno invece esclusi dalla base imponibile in misura pari al 95% per la banca ricevente (nuovo comma 6-bis dell’articolo 6 del Dlgs 446/97) o per la compagnia (nuovo comma 1-bis dell’articolo 7).

Le nuove disposizioni si applicano già al periodo d’imposta 2025. Per quelli anteriori, l’Irap pagata in più potrà esclusivamente essere richiesta a rimborso ex articolo 38 Dpr 602/73. Fatti salvi coloro che hanno già presentato istanza, per gli altri il diritto al rimborso mediante istanza all’Agenzia è consentito qualora il termine sia ancora pendente. Mediante tale istanza sarà altresì possibile compensare la maggiore Irap corrisposta con il contributo straordinario dovuto sugli extraprofitti (si veda l’altro articolo in pagina). La compensazione è ammessa a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza e l’opzione è esercitabile anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, hanno già presentato le istanze di rimborso. Non si applica la norma che prevede la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (articolo 31 del Dl 78/10). Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle istanze di rimborso.

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