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31 Marzo 2026

Avviamento negativo per i soggetti Ias/Ifrs, tassazione in rate su cinque anni

di Alessandro Germani


L’articolo 3 del Dl fiscale (Dl 38/26) introduce un regime ad hoc di tassazione dell’avviamento negativo ai fini Ires (nuovo comma 5-ter dell’articolo 86 del Tuir) e ai fini Irap (nuovo comma 4-nonies dell’articolo 11 del Dlgs 446/97) per i soli soggetti Ias/Ifrs. Così il badwill che si determina come differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni nell’ambito di cessioni di azienda o rami d’azienda pur essendo contabilizzato integralmente a conto economico viene tassato in quote costanti in cinque anni. Questa norma non pare di applicazione generalizzata perché fa specifico riferimento ai casi di ristrutturazione aziendale ex articolo 1, comma 237 della legge di Bilancio 2022. In quella circostanza era stata prevista un’agevolazione consistente nella misura fissa del registro e delle ipocatastali per le cessioni d’azienda o di rami con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario (circolare 3/E/22). Adesso viene estesa alle imposte dirette e si rivolge alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta 2024. Si tratta di un’agevolazione che pare andare in direzione opposta rispetto all’eliminazione del frazionamento quinquennale delle plusvalenze patrimoniali introdotto con la recente legge di Bilancio 2026. La norma riguarda i soli soggetti Ias per i quali, in base all’Ifrs 3, nel momento in cui si effettua la Ppa (purchase price allocation) il badwill va in prima battuta a rettifica delle attività e passività di stato patrimoniale (negative goodwill lordo) e poi a conto economico come componente positivo (negative goodwill netto). In tal caso si prevede il frazionamento della tassazione del componente in cinque anni. Per la relazione illustrativa la norma non riguarda i soggetti Oic adopter per i quali il badwill trova allocazione in un fondo per rischi e oneri di stato patrimoniale. Ma va notato che in ambito nazionale il badwill, se non allocato a riduzione delle attività o incremento delle passività, viene iscritto in un fondo il cui utilizzo, a fronte delle perdite stimate o in caso di esuberanza, necessariamente dovrà poi transitare a conto economico (Oic 17 par. 59, documento Aristeia n. 64 del 2006). Probabilmente per i soggetti Oic si è ragionato sul fatto che il concorso a conto economico del fondo segua la derivazione, motivo per cui ciò che si iscrive a conto economico (con rigiro del fondo parziale o totale, in base alle previsioni di perdite che il fondo va a fronteggiare) debba valere anche fiscalmente.

La relazione illustrativa auspica la più ampia applicazione della norma, il che per i soggetti con esercizio a cavallo dovrebbe comportare l’utilizzo diretto in dichiarazione, qualora non l’abbiano ancora presentata al momento di entrata in vigore del decreto legge. Invece per i soggetti solari (che l’hanno già presentata) vi sarà la possibilità di recuperare il frazionamento della tassazione mediante presentazione di apposita dichiarazione integrativa. La relazione tecnica ascrive effetti solo a livello Ires, e non anche Irap, in quanto i soggetti interessati hanno registrato a conto economico il badwill in voci non rilevanti ai fini del tributo regionale. Per chi dovesse tuttavia presentare un’integrativa ai fini Irap e non abbia assoggettato a tassazione il componente in origine si porrà la tematica di doverlo fare ex post.


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