08 Luglio 2026
Assicurazioni, un linguaggio comune Ias per i bilanci
di Alessandro Germani
L’obiettivo della semplificazione dovrebbe essere perseguito in tutti i campi, non solo in quello fiscale come principio ribadito dalla legge delega di riforma del sistema tributario. Anche in ambito contabile, infatti, è utile ragionare su una serie di semplificazioni, a partire dal fatto che, per le compagnie assicurative, appare ormai anacronistico presentare i bilanci individuali secondo i principi Oic e quelli consolidati secondo i principi Ias/Ifrs. Tali considerazioni sono state illustrate anche nell’evento Ivass del 22 giugno 2026 sull’Ifrs 17, cui hanno partecipato stakeholders e autorità nazionali tra cui l’Organismo italiano di contabilità, a tre anni dalla sua adozione. Vediamone punti salienti e risvolti.
Per le assicurazioni ricordiamo che ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del Dlgs 38/05 le stesse redigono il bilancio di esercizio secondo i principi internazionali solo quando emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e non redigono il bilancio consolidato. Questo fa sì che nella stragrande maggioranza dei casi le compagnie redigono il bilancio civilistico secondo le regole contabili nazionali e quello consolidato secondo gli Ias/Ifrs. Ciò comporta notevoli complicazioni (si veda Il Sole 24 Ore del 31 marzo 2026 ). A livello di mercato e di stakeholders si guarda al bilancio consolidato (che è Ias/Ifrs), che è il fulcro dell’informativa finanziaria a livello di fast close e di trimestrali. Mentre il bilancio individuale, che è comunque necessario per il conteggio delle imposte e per i calcoli in termini di distribuzione dei dividendi, continua ad essere redatto secondo i principi nazionali. Questo doppio binario, non presente per le banche, ha avuto una sua ragion d’essere in quanto le peculiarità delle riserve in ambito assicurativo non consentivano il passaggio ai principi internazionali. Ma oggi, alla luce dell’Ifrs 17 ormai a regime e rodato, si ritiene che il doppio binario non abbia più ragione di esistere. E redigendo ambedue i bilanci secondo i principi internazionali se ne guadagnerebbe in semplificazione.
Altra tematica è quella delle imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis Codice civile) per le quali sembrerebbe impedito di adottare volontariamente gli Ifrs, anche quando svolgano funzioni di holding o sub-holding di gruppo e facciano parte di gruppi che applicano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato. Anche in questo caso il superamento di questo assetto limitatamente alle imprese di minori dimensioni che appartengono a gruppi Ias inciderebbe positivamente sull’efficienza del consolidamento e quindi sui costi amministrativi.
In tema di comunicazione di mercato l’articolo 5 del Dlgs 38/05 prevede che il bilancio sia redatto in euro e preclude di redigerlo in valuta estera. Ciò determina un inconveniente soprattutto per i bilanci consolidati di società che operano in settori in cui gli analisti valutano i propri target in dollari. Poiché lo Ias 21 prevede che «un’entità può presentare il bilancio in qualsiasi valuta (o valute) di presentazione» ciò suggerirebbe di ripensare l’attuale formulazione normativa del citato articolo 5.
Passando poi alle difficoltà applicative, il regime della riserva da prima applicazione dei principi internazionali (first time adoption articolo 7 Dlgs 38/05) prevede una indisponibilità della medesima che andrebbe rivista, evitando vincoli eccedenti rispetto alle esigenze di tutela del capitale. Discorso analogo riguarda la riserva da ritorno ai principi nazionali (last time adoption articolo 7-bis Dlgs 38/05) per cui tale riserva assume un connotato di indisponibilità anche in presenza di poste che non esprimono utili latenti, ma derivano da differenti criteri di misurazione. Anche in tal caso il vincolo parrebbe sproporzionato.
Infine con riguardo alla disciplina delle riserve che si formano durante l’applicazione nel continuo dei principi contabili internazionali (articolo 6 Dlgs 38/05) ci sono casistiche come, ad esempio, quelle delle operazioni straordinarie disciplinate dall’Ifrs 3 per cui sarebbero auspicabili chiarimenti applicativi.
A ben vedere si tratta di tutte casistiche in cui, in presenza degli opportuni controlli, si potrebbe valutare una semplificazione in grado di attribuire un maggior appeal al sistema nazionale. A vent’anni dalla sua entrata in vigore il cd decreto Ias (Dlgs 38/2025) meriterebbe di essere aggiornato.
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