15 Gennaio 2026
Assicurazioni, imposta al 12,5% su assistenza stradale e infortuni
di Alessandro Germani
La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) ha previsto una serie di entrate a carico dei settori bancario e assicurativo. Relativamente a quest’ultimo, due misure hanno riguardato da un lato l’imposta sulle assicurazioni e dall’altro il contributo al servizio sanitario nazionale.
Circa l’imposta sulle assicurazioni è pratica comune che nell’ambito della polizza relativa alla Rc auto figurino anche delle garanzie accessorie quali gli infortuni del conducente e l’assistenza stradale. Storicamente mentre l’Rc auto sconta l’imposta in misura pari al 12,5%, gli infortuni del conducente scontano il 2,5% mentre l’assistenza stradale il 10 per cento. La polizza prevede generalmente degli importi separati con indicazione altresì della relativa imposta. In questo contesto ci sono stati recenti accertamenti sulle compagnie in cui l’Agenzia ha contestato, per le polizze infortuni e quelle assistenza stradale, l’assoggettamento alla stessa imposta propria dell’Rc auto (quindi il 12,50% in luogo rispettivamente del 2,5% e del 10%), sebbene le polizze prevedessero la scomposizione del premio nelle sue componenti e l’indicazione della relativa imposta sulle assicurazioni.
A fronte di ciò nell’ambito degli emendamenti parlamentari al Ddl di Bilancio si è affrontata la questione per il passato e per il futuro. Così il comma 59 dell’articolo unico della legge 199/25 introduce una norma di interpretazione autentica che fa salvi i comportamenti per il passato tenuti dalle compagnie. È infatti previsto che il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1-bis della legge 1216/1961 si interpreta nel senso che tra le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all’assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Per cui laddove le compagnie abbiano scomposto il premio (evidenziando Rc Auto, assistenza stradale e infortuni) tale comportamento non può essere contestato. Cambia invece la logica per il futuro, in quanto l’articolo 1-bis della legge 1216/61 viene modificato prevedendo che l’imposta sulle assicurazioni relativa agli infortuni del conducente e all’assistenza stradale sia parificata alla Rc Auto, ovvero al 12,50%, anche se il premio delle prime due sia indicato in modo separato e distinto rispetto alla terza. In tal senso viene modificato anche l’articolo 19 della tariffa di cui all’allegato A (comma 60). La modifica è apportata anche al Testo unico dei tributi erariali minori (Dlgs 174/24) che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2027 (articolo 4 del Dl 200/2025).
In tema poi di versamenti periodici, tipicamente effettuati entro il mese solare successivo per l’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, il comma 62 dell’articolo unico stabilisce che l’imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026. L’incremento dell’imposta al 12,50% per gli infortuni del conducente e l’assistenza stradale potrebbe comportare il ribaltamento di tali oneri sul cliente consumatore. Per questo motivo il comma 63 stabilisce che le compagnie riconoscano, in riduzione dell’ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta. Il comma 64 chiarisce inequivocabilmente che le nuove regole (commi da 60 a 63) si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Alla misura è ascritto un maggior gettito di 115 milioni all’anno dal 2026.
La seconda misura è contenuta nel comma 771 dell’articolo unico e va a modificare l’articolo 334 del Codice delle assicurazioni private, che prevede sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti un contributo al servizio sanitario nazionale del 10,5 per cento. Viene quindi stabilito che entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all’85% del contributo dovuto per l’anno precedente e che per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti del contributo stesso, di fatto con lo stesso meccanismo proprio dell’imposta sulle assicurazioni. La misura genera un anticipo sul solo 2026 stimato in 1,3 miliardi di euro.
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