05 Giugno 2025
Assicurazioni, a rate il bollo accantonato
di Alessandro Germani
La legge di Bilancio 2025 è intervenuta sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario (articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al Dpr 642/1972), disponendo che il corrispondente ammontare sia versato annualmente (comma 87) e prevedendo, per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, il versamento per quote della predetta imposta di bollo annuale già maturata (comma 88). La circolare 7/E dell’agenzia delle Entrate di ieri fornisce le istruzioni operative.
L’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai contratti sulla vita, ossia alle polizze di assicurazione e alle operazioni dei rami vita III e V (articolo 2, comma 12, del Dlgs 209/2005) a decorrere dal 2025 è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità dell’articolo 44 del Dm 24 maggio 2012 riguardante il bollo su conti correnti e prodotti finanziari. Fino al 31 dicembre 2024 l’imposta di bollo era dovuta al rimborso o al riscatto. La modifica riguarda sia i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 sia quelli in essere a tale data. Quanto versato annualmente va computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
L’imposta di bollo accantonata fino al 2024 (comma 88) andrà versata:
- il 50% entro il 30 giugno 2025;
- il 20% entro il 30 giugno 2026;
- il 20% entro il 30 giugno 2027;
- il 10% entro il 30 giugno 2028.
Per i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati medio tempore (entro il 30 giugno 2028) con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene con le modalità previste dal precedente comma 87.
Circa le polizze emesse da imprese estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato tanto l’imposta corrente quanto quella accantonata sono assolte dall’impresa estera direttamente in Italia ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido per il versamento dell’imposta, purché l’impresa richieda l’autorizzazione per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale ed eserciti o abbia esercitato la facoltà dell’articolo 26-ter, comma 3, del Dpr 600/1973. In assenza di tale opzione e di autorizzazione al pagamento del bollo virtuale il bollo sarà dovuto dalla fiduciaria o dall’intermediario residente nel caso di contratto di amministrazione con la fiduciaria o di gestione, custodia, amministrazione da parte dell’intermediario. Se ciò non si verifica sarà dovuta l’Ivafe in quanto le polizze si considerano detenute all’estero.
La circolare tratta infine l’interazione col bollo speciale annuale (del 4 per mille) sulle attività oggetto di emersione (da scudo fiscale). Tale bollo speciale va determinato al netto di quello ordinario risultante dai rendiconti. La circolare 29/E/12 aveva chiarito che il bollo speciale pagato annualmente (16 luglio) potesse scomputarsi dal bollo dovuto in sede di rimborso o riscatto. Ora è da considerarsi parzialmente superata e dal 2025 il bollo speciale andrà determinato al netto del bollo ordinario dovuto annualmente sui contratti vita. Il bollo speciale annuale dovuto fino al 31 dicembre 2024 potrà scomputarsi dall’imposta di bollo accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024.
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