05 Settembre 2025
Ammesse le fatturazioni per raggiungere il margine target
di Alessandro Germani
La sentenza della Corte di giustizia Ue del 4 settembre 2025 nella causa C-726/23 afferma che le fatturazioni della controllante alla controllata in presenza di un margine operativo di quest’ultima superiore al 2,74 per cento costituiscono prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva (si veda l’altro articolo in pagina). Ma indirettamente avalla un comportamento che in tema di prezzi di trasferimento è piuttosto comune a livello di gruppi multinazionali. Vediamo in cosa consiste.
Un gruppo è attivo nel settore del noleggio delle gru con la controllante belga che svolge alcuni servizi a favore delle proprie controllate di business, fra cui una localizzata in Romania. In base ad uno studio sui prezzi di trasferimento emerge che il margine operativo che le controllate devono registrare è ricompreso fra -0,71% e 2,74 per cento. In base al contratto in essere, se il margine operativo della controllata è ricompreso nel range non si dà atto ad alcuna fatturazione. Se invece fosse superiore al 2,74% allora la controllante è titolata a emettere una fattura per riportare detto margine della controllata al livello target del 2,74 per cento. Di contro, se la perdita della controllata fosse superiore a -0,71%, la controllante avrebbe l’onere di coprire la perdita eccedente. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la società rumena ha registrato un margine operativo superiore al 2,74%, il che ha determinato da parte della controllante il diritto di emettere una fattura di servizi nei confronti della controllata per riportare il suo margine al livello del target, come maggior costo sostenuto da quest’ultima in grado di abbassare la sua marginalità. L’aspetto che merita di essere sottolineato sono quindi le implicazioni a livello di imposte dirette e della disciplina dei prezzi di trasferimento.
È infatti abbastanza usuale nei gruppi multinazionali che il prezzo della transazione, affinché possa qualificarsi come di libera concorrenza, venga individuato mediante il ricorso ai metodi che l’Ocse prescrive, e che sono totalmente ripresi anche dalla disciplina nazionale mediante quanto previsto dall’apposito Dm del 14 maggio 2018. Come trend si assiste sempre di più all’abbandono di quella che era una gerarchia e supremazia dei metodi principali (tipicamente il Cup o confronto di prezzo) rispetto ai metodi reddituali. Fra questi poi trova sempre maggiore spazio, anche nelle risposte ad interpello dell’Agenzia, l’adozione del Tnmm (transactional net margin method). Questo presuppone l’individuazione della tested party (che nel caso specifico dovrebbe coincidere con l’operativa rumena), la ricerca di adeguati comparable mediante banche dati ad hoc, la scelta dell’indicatore di profitto (Pli-profit level indicator) che generalmente coincide con il Ros (per le commerciali), mentre per le produttive si guarda maggiormente al rapporto fra Ebit e totale dei costi di produzione o totale degli asset. A quel punto si individua un intervallo, centrato sulla mediana ma che di solito va dal primo interquartile al terzo, tale da individuare dei valori che consentono di affermare che il prezzo è di libera concorrenza. La sentenza quindi appare avallare la pratica in uso in diverse multinazionali laddove si individua questo intervallo target e poi la capogruppo interviene a fatturare dei servizi qualora il margine raggiunto dalla controllata superi quanto individuato mediante ricorso al Tnmm o, al contrario, intervenga a coprire le perdite.
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