17 Giugno 2025
Allineata al 31 ottobre la scadenza del dossier antisanzioni sugli ibridi
di Alessandro Germani
Il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri del 12 giugno interviene anche sulla norma che riguarda la documentazione sugli ibridi per l’ottenimento della penalty protection. Prevedendo in via del tutto condivisibile che il recupero di tale documentazione per gli anni pregressi venga prorogato al 31 ottobre prossimo. Dove di fatto andranno a confluire i recuperi del pregresso (2020-2022) assieme anche alla documentazione per il 2023 e per il 2024. Ma vediamolo in dettaglio.
L’articolo 61 del Dlgs 209/23 riguarda il disallineamento da ibridi (ad esempio doppie deduzioni, deduzioni senza inclusione) per cui, considerato che intervengono giurisdizioni differenti rispetto all’Italia, la compilazione della documentazione è molto utile in caso di verifica. Infatti da un lato l’Agenzia troverà la descrizione delle fattispecie rilevanti, dall’altro il contribuente potrà beneficiare della penalty protection ovvero della disapplicazione delle sanzioni (oggi al 70% o al 50%, rispetto al precedente 90%). Ricordiamo che la penalty protection ha ormai una diffusione sempre più ampia, spaziando dal disallineamento da ibridi, al transfer pricing, al patent box.
L’articolo 61 originario, entrato in vigore il 29 dicembre 2023, distingueva la documentazione riguardante il periodo d’imposta 2023 rispetto a quella dei periodi precedenti (dal 2020 al 2022). Consentendo quindi di operare anche un recupero a ritroso degli anni pregressi che era tuttavia legato a un Dm la cui emanazione era prevista nei 60 giorni successivi. Ciò a condizione che la violazione non fosse stata già constatata e comunque non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati avessero avuto formale conoscenza (aspetto invariato).
In realtà quel Dm è stato emanato lo scorso 6 dicembre 2024. A quel punto esso ha previsto che la documentazione relativa agli ibridi per il periodo d’imposta 2023 dovesse essere predisposta entro la scadenza della dichiarazione per il 2024, che andrà inviata entro il prossimo 31 ottobre 2025. In tal modo tanto la documentazione del 2023 quanto quella del 2024 hanno trovato la medesima scadenza al 31 ottobre 2025. La norma primaria invece prevede che la documentazione pregressa (ovvero quella dal 2020 al 2022) dovesse essere predisposta entro i sei mesi successivi all’emanazione del Dm in questione, quindi entro il corrente mese di giugno 2025. Qui sta di fatto l’intervento del decreto fiscale, che sposta anche per gli anni pregressi la scadenza al prossimo invio delle dichiarazioni previsto per il 31 ottobre 2025 e quindi equipara questa deadline per tutte le documentazioni da ibridi, sia quelle dei periodi 2023 e 2024 (la cui naturale scadenza è a fine ottobre prossimo) sia per il recupero degli anni pregressi. Trattandosi di un’attività laboriosa e complessa, è evidente che chi è interessato dovrebbe già aver messo mano al recupero della documentazione; ad ogni modo, il maggior lasso temporale sulle annualità pregresse è da salutare favorevolmente.
Un aspetto importante è poi quello dichiarativo (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° aprile 2025). Le Faq delle Entrate hanno infatti chiarito che andrà indicato nella casella «Situazioni particolari» del frontespizio uno dei seguenti codici:
- se la documentazione è stata predisposta solo per il periodo di imposta 2024;
- se la documentazione è stata predisposta per il periodo di imposta 2024 e almeno uno dei periodi di imposta dal 2020 al 2023;
- se la documentazione è stata predisposta per almeno uno dei periodi di imposta dal 2020 al 2023.
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