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09 Luglio 2026

Ai contratti sotto forma di Safe spettano le detrazioni delle start up innovative

di Alessandro Germani


I contratti sotto forma di Safe (Simple agreement for future equity) hanno la natura di investimenti in convertendo a cui si applicano le speciali detrazioni per le start up innovative. La detrazione spetta all’effettuazione del bonifico bancario provvisto della specifica causale, non rilevando l’iscrizione della somma investita a riserva patrimoniale o comunque la delibera di aumento del capitale sociale e il deposito di attestazione dell’avvenuto aumento del capitale. È questa la risposta a interpello 137 di ieri.

L’Agenzia ricorda che gli investimenti in start up innovative di cui agli articoli 29 e 29-bis del Dl 179/2012 garantiscono determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente, sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o altre società che investono prevalentemente nelle predette startup innovative. L’agevolazione si estende anche alle Pmi innovative (articolo 4, comma 9 del Dl 3/2015), consistendo in detrazioni (per gli investitori soggetti Irpef) o deduzioni (per gli investitori soggetti Ires). L’articolo 29-bis ha previsto, in alternativa alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 29, una detrazione per i soli soggetti Irpef pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente, ovvero, per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in start up innovative. L’investimento non può superare il limite di 100mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Tale disciplina si applica anche alle obbligazioni convertibili (Dm 28 dicembre 2020) ed è stata estesa (Dl 193/2024) anche agli investimenti in convertendo sulla base dell’effettuazione del bonifico con specifica causale, oltre ad essere incrementata al 65 per cento.

L’istante intende effettuare una raccolta fondi con strumenti Safe, che non prevedono né interesse né obbligo di rimborso, iscrizione di apposita riserva di capitale da parte della società, conversione in base a dei trigger event. L’Agenzia conferma, in primis, che i contratti Safe sono degli investimenti in convertendo ex articolo 29-bis del Dl 179/12.

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